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E se cercassimo oltre frontiera?

 

Tempi sempre piu' difficili per il turismo itinerante ma tutti fanno finta di non avvedersene, realta' economiche e carta stampata di settore in prima fila. Giorno dopo giorno i Camperisti Italiani di disamorano, si scoraggiano e puntano su un turismo sicuramente meno stressante. Ed ecco che i mezzi non si acquistano, le fabbriche chiudono, i posti di lavoro diminuiscono e le attivita' di settore cercano di sopravvivere alla meno peggio e con futuro incerto.

Tutto cio' grazie all' Italica Fantasia ed alla Sapienza Intellettuale profusa a piene mani nelle varie proposte sindacali (od amministrative e similari) dovute per lo piu' ad opportunita' politiche, economiche, elettorali oltre che ad una profonda ignoranza delle norme di legge vigenti nella Repubblica Italiana, unica ed indivisibile (dal verbo ignorare chiaramente).

Non commentiamo oltre e ci limitiamo ad elencare le notizie come ci pervengono ma una riflessione e' doverosa:
 

"Abbiamo la netta impressione che le ostilita' verso le autocaravan ed il turismo itinerante si stiano nettamente colorando di verde e di azzurro  . . . .   come dire:

al momento provengono tutte da Amministrazioni di Centro Destra

01 - Brescia - Patto Sicurezza - Nuova ordinanza: vietata anche la sosta  (20/10/08) - Lega Nord

02 - Peschiera del Garda (VR) - Comune Decamperizzato - Della serie . . . . se lo conosci lo eviti!!!  (20/10/08) - Casa delle Liberta'

03 - Forlì:  Sicurezza, Baldini "Bonificheremo la città"  (21/11/08) - LF - Libertà e Futuro (Lista Civica di Centrodestra)

04 - Cittadella (PD) "Editto anti sbandati" - Comprende anche i Turisti in autocaravan ??  (08/11/08) - Lega Nord

05 - Val di Fassa - Ordinanze sindacali avverse alla semplice sosta delle autocaravan (Info APT Val di Fassa) - (16/12/2008)

06 - Trecate (NO) - Città “chiusa” per i nomadi! . . . e sosta vietata ai turisti itineranti -  (22/12/2008) -  Forza Italia

07 - Azzano Decimo (PN) - "Facciamo qualcosa di concreto per la sicurezza"  . . . .  e sosta vietata ai turisti itineranti - (11/02/2009) - Lega Nord

08 - Motta di Livenza (TV) - Divieto di circolazione e sosta di autocaravan (e non solo) nel territorio comunale - Lega Nord

09 - Bordighera (IM): I nuovi divieti non riguardano la sosta dei turisti itineranti ?? - (05/02/09) - Centro Destra

10 - Carrara (MS)  - Divieto alla circolazione ma non esiste l'ordinanza che lo istituisce....   (settembre 2009)  - Centro Sinistra

11 - Santena (TO)  (luglio 09) - Istituiti divieti assoluti di sosta per autocaravan (comprese le AA??)  - (luglio 2009) - Centro Destra

 12 - Foggia - Ordinato il divieto permanente di campeggio abusivo sul territorio   -    (agosto 09) - Centro Sinistra

14 - Sosta disabili ed autocaravan a Ortisei (BZ)  -  (settembre 09) - SVP

15 - Sosta camper località seggiovia Ciampinoi - Selva Val Gardena (BZ)  -   (settembre 09) - SVP

16 - Sanremo - Divieto di transito e parcheggio - (settembre 09) - Centro Destra

17 - La Maddalena -Strutture ricettive ostili ed amministrazione assente - (settembre 10) - Lista Civica

18 - Il Comune di Rho (MI) non accetta camperisti - (gennaio 2011 - Centro Destra)  

A1 - Sindaci anticamperisti a giudizio  ( ANCC - Appunti di lavoro al 14 agosto 2009)

A2 - Levico Terme - Revoca ordinanza anticamper

 A3 - Giulianova (TE) - Divieto di sosta . .  senza ordinanza!!!  -  (agosto 09)

A4 - Gressoney Saint Jean (AO) - Accolto il Ricorso - Il Comune archivia nella visione di autotutela d'ufficio

 

 

01 - Brescia - Patto Sicurezza - Nuova ordinanza: vietata anche la sosta  (20/10/08) - Lega Nord  

Sicurezza a Brescia !?!?!?   Nuova ordinanza: vietati i camper

1) lunedì 20 ottobre 2008

Il motto "Ordine, rigore e rispetto delle regole"

Il vice sindaco di Brescia e assessore alla Sicurezza Fabio Rolfi (LegaNord), lunedì ha illustrato i contenuti dell'ultima ordinanza che prevede il divieto di "bivacco con camper, furgoni, roulottes e autoveicoli in genere nelle aree pubbliche cittadine e nei parcheggi".

Dunque non è più possibile sostare per dormire in città, se non nell’apposita area a pagamento per camperisti, attrezzata in Via Maggia. Pena un’ammenda di 450 euro.

"Prosegue l’azione di contrasto al nomadismo itinerante", ha spiegato Rolfi ai giornalisti aggiungendo che, con questa ordinanza, "si chiude il ciclo degli atti di massima urgenza relativi all’uso delle bevande alcoliche, alla prostituzione, al commercio abusivo e alla presenza di nomadi". In effetti, anche se termini come nomadi o rom non appaiono nero su bianco nel provvedimento, è esplicito che queste regole sono state pensate per loro. "Entro la fine di novembre", ha poi proseguito il vice sindaco cittadino, "presenteremo il nuovo regolamento della città e che rispecchierà in toto i presupposti alla base del patto per Brescia sicura".

La nuova ordinanza intende evitare ogni tipo di occupazione del suolo che "rechi turbativa alla sicurezza urbana, allarme sociale foriero di possibili tensioni tra cittadini residenti e occupanti, insicurezza nella cittadinanza e comunque conseguenza negative all’ordinato e sicuro vivere civile". Inoltre, nel corso dell’incontro avuto con la stampa nella sede dei Vigili di via Donegani, Rolfi e il comandante della polizia municipale di Brescia hanno fornito i numeri delle azioni svolte dal nucleo impegnato a "evitare lo stanziamento prolungato di carovane sul suolo cittadino": 48 ispezioni ai campi nomadi e 65 interventi per allontanare e controllare i nomadi stanziati.

Fonte Qui Brescia


2) 29-10-2008

Edizione 231l  http://www.opinione.it

“Brescia Sicura”,  presentata la quarta ordinanza

Dopo il contrasto al consumo di alcol nei parchi, all’abusivismo commerciale e alla prostituzione, ecco arrivare la quarta ed ultima ordinanza del patto “Brescia Sicura”.  Obiettivo: stop agli insediamenti abusivi. “Nelle aree della città dove il Codice della strada consente il parcheggio e la sosta dei veicoli” si legge nell’ordinanza “è vietata l’occupazione continuativa da parte di camper, furgoni, roulottes in genere, se utilizzati come luogo di dimora o bivacco”. La trasgressione di tale ordinanza comporta una multa di 450 euro, ed in caso di mancato spostamento del veicolo, la rimozione. I luoghi più interessati dal fenomeno sono quelli di via Industriale a Folzano, i dintorni del centro sportivo di via Robusti, l’area attorno al carcere di Verziano e i parcheggi del Margherita D’Este a San Polo. Durante la presentazione dell’ordinanza, alla quale ha partecipato anche il comandante della Polizia Municipale, Roberto Novelli, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Fabio Rolfi ha dichiarato che con tale provvedimento “si può considerare concluso il ciclo di ordinanze con le quali abbiamo voluto risolvere i problemi più immediati della città. A volte si tratta di una roulotte, a volte di dieci, ma il fine è sempre quello di fermare il degrado che ne consegue”. Il problema degli accampamenti nomadi è molto più serio di quanto possa sembrare: per molto tempo ignorato, ora è stato preso in considerazione per “rendere la città più vivibile, accogliente e sicura, e per rispondere anche a ragioni di igiene pubblica” afferma Rolfi. Per contrastare il fenomeno da tempo sono stati intensificati i controlli da parte di tutte le forze di polizia presenti sul territorio: tra maggio e settembre sono state eseguite 48 ispezioni nei campi nomadi e 65 interventi di allontanamento, ma non è stata emessa nessuna multa.

L’ordinanza non fa riferimento solo ai nomadi, ma anche ai turisti di passaggio nella Leonessa: tutti coloro che ne avranno bisogno potranno sostare (a pagamento e per un massimo di 48 ore) con i loro camper nell’apposita area attrezzata di via della Maggia.

Laura Serramondi

( ndr -  Non vogliamo dissentire ma solo proporre una riflessione sulle
difficolta'  di essere un vero camperista, razza in via di estinzione!!)

<< Ma qualcuno dell'amministrazione comunale (di buon senso e veramente erudito in materia)  e'  in grado di spiegare ai turisti per quale motivo includerli nei divieti di sosta dal momento che la legislazione italiana equipara le autocaravan alle autovetture?  Di certo a Brescia il termine italiano "sostare" non puo' equivalere al termine, altrettanto italiano, "campeggiare" ; di conseguenza ci riteniamo vittime dei soliti editti punitivi e superficiali: si spara nel mucchio per l'incapacita' di risolvere un singolo problema. >

 


3) 19 dicembre 2008

Dal quotidiano telematico  Qui Brescia

Palazzo Loggia - Amministrazione Leghista
Interrogazione del consigliere comunale della Sinistra Arcobaleno Donatella Albini - giovedì 18 dicembre 2008

(f.z.) " . . . . . la consigliera della Sinistra arcobaleno vuole pungolare l'amministrazione anche sulle vicende del piano sosta e della mancata concessione di spazi pubblici  . . . . . Due interpellanze che dovrebbero vedere venerdì la risposta del sindaco.
1) Riguardo il Piano sosta
, Albini chiede di conoscere "quante contravvenzioni sono state fatte dal mese di agosto ad oggi" in alcuni punti che sono stati segnalati critici dal piano stesso, dove è scritto che "è stata rilevata la costante presenza di veicoli in sosta in lato nord e sud di corso Magenta", a cui si aggiungono la "libertà di sostare in tutta l'area libera di piazza Duomo seppur non vi sia tracciamento" e la "costante presenza di 10 veicoli in sosta non regolare in lato sud-ovest di piazza Arnaldo". L'intenzione di Donatella Albini non è "quella di esacerbare atteggiamenti punitivi, ma dato che quei punti sono gli stessi in cui il piano Sosta andrà a intervenire, è lecito chiedersi se siamo di fronte ad una applicazione di fatto di una sorta di amnistia, come ha spesso denunciato anche l'associazione dei residenti Vivicentro che ha rilevato costanti infrazioni nella zona di piazza Tebaldo Brusato". "Purtroppo i controlli vengono fatti in altre direzioni, per chi beve una birra sulle scale delle Poste o mangia un mango, episodio tristemente famoso".
2) Infine l'ultima delle interpellanze è volta a conoscere "quali siano i contenuti effettivi della delibera contro la sosta dei camper, dato che nell'ordinanza si parla di 'occupazione continuativa' e che pare sia diventata di 24 ore, nel qual caso andrebbe a ledere i diritti di tutti i turisti che la giunta afferma di voler attirare verso la città".

 

NDR - Non entriamo nel merito delle attuali capacita' amministrative ma riteniamo che l'amministrazione di un territorio sia sempre e comunque qualcosa da valutare con serieta' e, soprattutto, con competenza. Invece si tende a risolvere problematiche locali con ordinanze punitive di carattere generale ( della serie chi coglio coglio ).
Per fortuna abbiamo volante e ruote per cambiare meta ed essere ospitati da amministrazioni piu' lungimiranti e sicuramente piu' documentate in materia di turismo itinerante.

Una riflessione: sembrerebbe che l'ostilita' verso le autocaravan si stia colorando di verde ed azzurro . . . .  

 

02 - Peschiera del Garda (VR) - Comune Decamperizzato - Della serie . . . . se lo conosci lo eviti!!!  (20/10/08) - Casa delle Liberta'  

 

03 - Forlì:  Sicurezza, Baldini "Bonificheremo la città"  (21/11/08) - LF - Libertà e Futuro (Lista Civica di Centrodestra)  

 

Forlì: spunta nel centrodestra la lista civica "Libertà e Futuro"

Sicurezza, Baldini (LF): "Bonificheremo la città" - 21 novembre 2008 - Il coordinatore nazionale LF, Daniele Baldini interviene da Roma e non va' per le linee sottili sul tema sicurezza dichiarando:
"Negli ultimi tempi sono stato spesso in centro a Forlì dopo le 20,00, l'attuale situazione della citta' e del centro storico, in modo particolare per la sicurezza dei cittadini e la tranquillita', e' inaccettabile.  Sono dell'idea di procedere immediatamente alla bonifica dell'intera citta' mediante il censimento di tutti gli extracomunitari per capire di cosa vivono".
"Serve l'adeguamento dell'organico della Polizia Municipale - dice Baldini - in ordine a quanto stabilito della legge Regionale 24/2003 e introdurre il divieto di sosta per camper e roulotte per tempi superiori alle 12 ore, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comando della PM".
"Queste - conclude il coordinatore di Libertà e Futuro - sono linee che LF ha gia' inserito nel documento programmatico e che non tralascera' per nessun motivo. LF - rimarca Baldini- sara' la garanzia politica per i cittadini onesti.
Fonte http://www.romagnaoggi.it/forli/2008/11/21/108899/

04 - Cittadella (PD) "Editto anti sbandati" - Comprende anche i Turisti in autocaravan ??  (08/11/08) - Lega Nord

 

Da: "campweb"
A: < urp@comune.cittadella.pd.it >; < info@comune.camposampiero.pd.it >
Oggetto: Sosta Autocaravan
Data: mercoledì 26 novembre 2008 12.06
 

Fonte http://www.gazzettino.it/ :

<< Dal divieto dei campi nomadi all'editto "anti-sbandati" - Cittadella e/o Camposampiero - (m.c.)
Ecco gli altri principali provvedimenti del primo cittadino e parlamentare Massimo Bitonci (ndr Lega Nord per l'indipendenza della padania).
Ordinanza dell'8 novembre del 2007 con divieto di stazionamento e sosta permanente per tende, sacchi a pelo, roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio o attendamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate del territorio comunale di Cittadella. Ed e' degli ultimi mesi dell'anno scorso il provvedimento che vieta di consumare alcolici al di fuori dei locali pubblici o degli spazi dati in concessione, sanzionando chi ad esempio o ai giardini pubblici o sulle piazze e consuma alcolici. L'ordinanza dell'11 febbraio 2008 che disciplina l'ospitalità del cittadino straniero e in materia di iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente con disposizioni congiunte in tema di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, definita "antisbandati".  L'ordinanza dell'8 settembre 2008 sul servizio assicurativo per la tutela dei nuclei familiari residenti a Cittadella, Gazzo Padovano e Carmignano di Brenta, a seguito di danni subiti in conseguenza di effrazioni e furti in abitazione nonchè scippi, truffe e rapine della pensione. >>

Premesso quanto sopra chiediamo cortesemente di essere informati se il su citato "Editto anti sbandati" comprende anche i Turisti in autocaravan imponendo un divieto di sosta anche per i loro mezzi. E sottolineo sosta e non campeggio nel rispetto ed ai sensi del vigente codice della strada.
Una pronta, cortese ed esaustiva risposta consentira' di evitare future diatribe con gli eventuali turisti contranvenzionati.
Ringrazio ed invio cordiali saluti
Giancarlo - Roma
camperweb


----- Original Message -----
From: Antonio Paolocci - Comandante Polizia Locale Comune di Cittadella
To: info @ camperweb.it
Sent: Friday, November 28, 2008 1:20 PM
Subject: Sosta autocaravan.

Con riferimento alla sua e-mail relativa a quanto menzionato in oggetto, la presente per confermare che nel territorio comunale di Cittadella è possibile sostare con l'autocaravan negli spazi a ciò destinati ed attrezzati.
Non è viceversa possibile la permanenza prolungata del mezzo, quando questa risulti funzionale all'attività di accampamento e/o attendamento di persone, essendo che, le aree destinate a parcheggio disponibili, non racchiudono i requisiti minimi tecnico-strutturali ed igienico-sanitari adeguati a garantire l'esercizio di detta attività nel pieno rispetto delle normative vigenti.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
C.te P.L. Cittadella
Antonio PAOLOCCI


Da: "campweb"
A: "Antonio Paolocci - Comandante Polizia Locale Comune di Cittadella" < Antonio.Paolocci @ comune.cittadella.pd.it >
Oggetto: Re: Sosta autocaravan.
Data: venerdì 28 novembre 2008 15.11

Egregio Comandante,
La ringrazio per la cortese e pronta risposta ma, probabilmente, non sono stato chiaro nell'esporre il quesito e mi ritrovo con le originarie perplessita'.
Infatti, stupendomi che occorra una apposita ordinanza sindacale per l'applicazione di normative di legge gia' vigenti, ho inteso porre il seguente e semplice quesito:

<< L'ordinanza consente la sosta dei nostri mezzi nell'ambito del territorio comunale (al pari delle altre autovetture di cui al codice della strada) oppure ci si deve obbligatoriamente recare nell'area di sosta riservata alle autocaravan ??>

Tutto il resto del Suo discorso, pur se corretto nei contenuti, non deve e tanto meno puo' riguardare il turista itinerante in autocaravan che e' perfettamente cognito della differenza tra "sosta" (consentita al pari di ogni autovettura) ed attendamento/campeggio/ecc. (consentita in strutture appositamente attrezzate).

In attesa di graditissimi chiarimenti saluti da
Giancarlo - Roma
Camperweb

05 - Val di Fassa - Ordinanze sindacali avverse alla semplice sosta delle autocaravan (Info APT Val di Fassa) - (16/12/2008)

 

Settimana Bianca?  Oltre confine: e' a due giri di ruota, costa meno e si e' sempre e comunque i benvenuti!

Da: "Direzione - APT Val di Fassa" <direzione@fassa.com >
Cc: "'sportivahockeyclubfassa'" <info@hockeyclubfassa.com >
Oggetto: Parcheggi e Aree di sosta camper in Val di Fassa
Data: martedì 16 dicembre 2008 10.16

All'attenzione del responsabile gestione informazioni del sito www . camperweb . it

e p.c. General Manager Hockey Club Fassa

Egr. Sigg.
su segnalazione del direttore del Palaghiaccio G. Scola di Alba di Canazei, si comunica con il presente che quanto indicato sul vostro sito relativamente alla possibilità per i camper di sostare presso lo stadio del ghiaccio nonchè di poter disporre dei servizi igenici pubblici all'interno della struttura, non corrisponde a verità. Tutte le Amministrazioni Comunali della Val di Fassa hanno, infatti, emanato ordinanze che proibiscono il campeggio e la sosta dei camper sui rispettivi territori comunali, fatta eccezione per i campeggi e le aree di sosta autorizzate. Vi preghiamo pertanto di verificare la veridicità delle informazioni pubblicate sul vostro sito, onde evitare ai vostri utenti di incorrere in pesanti sanzioni.
Distinti saluti
IL DIRETTORE
Andrea Weiss

APT Val di Fassa CamperwebAzienda per il Turismo della Val di Fassa
Strèda Roma, 36 - I - 38032 Canazei TN
tel +39 0462 609500 - fax +39 0462 602278
www.fassa.com


Da: "campweb"
A: "Direzione - APT Val di Fassa" <direzione@fassa.com >
Cc: "Coordinamento Camperisti" <pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it >
Oggetto: Re: Parcheggi e Aree di sosta camper in Val di Fassa
Data: martedì 16 dicembre 2008 12.17

Egregio Direttore,
La ringrazio per la cortese informativa e non entro nel merito di "motivazioni e legalita' " di ordinanze sindacali che vietino anche la "semplice sosta" dei nostri mezzi. Non e' di certo questa la sede piu' opportuna.
Pero' ritengo che tra i compiti di una Azienda Turistica ci sia anche quello di elencare i Comuni della valle muniti dei citati punti sosta attualmente autorizzati e relative specifiche (i campeggi non interessano in quanto esistono apposite pubblicazioni). Al riguardo resto in attesa di cortese cenno di riscontro per aggiornare il sito web.

Riprendendo il discorso nelle sue generalita', prevedo che ci saranno delle problematiche per le amministrazioni comunali, e lavoro extra per i loro uffici legali, qualora sanzionino la semplice sosta di autocaravan in parcheggi per autovetture.
Inoltre non sono da escludere ricadute negative per il turismo in Val di Fassa, soprattutto nel lungo periodo, dal momento che le amministrazioni persistono nel considerarci i turisti della bassa stagione. Solo il tempo che la notizia si amplifichi nel nostro ambiente ed ne avremo il responso. Non mi pare una politica lungimirante ma evidentemente la Val di Fassa si sente esente dalle attuali criticita' economiche.

Concludo precisando che sarebbe stato piu' esatto affermare che "solo dopo tali ordinanze le nostre segnalazioni non corrispondono piu' al vero" ed allora, cercheremo entrambi evitare problemi ai viandanti in autocaravan, sconsigliando tali percorsi.
A mio modesto parere vi posso anticipare che il nostro spirito libero ci portera' a raggiungere mete piu' accoglienti e, probabilmente, meno "problematiche per la sosta e per il portafoglio". Abbiamo un volante, quattro ruote pronte a girare ed i viaggi - anche oltre confine - non ci spaventano: personalmente non mi reco mai dove non sono bene accolto!!

In attesa di cortese riscontro auguri e cordialita' da
Giancarlo - Roma
www . camperweb . it

bla bla bla e poi non rispondono . . . . .

 


Da: Paolo - Cusago
Cc: direzione@fassa.com
Oggetto: condivisione di pensiero
Data: martedì 20 gennaio 2009 12.14

Ho letto con interesse le "ordinanze" comunali e le risposte date a tono da parte della vs. redazione. Volevo sottoporvi il mio pensiero.

Prima di acquistare il mio primo mezzo ricreazionale ho dovuto psicologicamente superare < il sentirmi zingaro > ovvero poter girare, parcheggiare, visitare liberamente: città, posti e luoghi, senza essere additato come barbone, parafrasi utilizzata da un paio di indigeni nell'alta val Bergamasca dove io ed altri due amici sostavamo all'interno di un area attrezzata e delimitata in gestione da un locatore autorizzato dal Comune, da considerare i nostri tre mezzi, tutti del 2008, con un valore globale che supera i 250.000 Euro.

Devo dire che questo limite mentale l'ho assolutamente superato consumando le mie vacanze in Francia, Germania e Spagna nazioni generalmente meno bigotte del nostro Bel Paese. La settimana di Natale 2008 l'ho passata invece di Fassa all'interno di un campeggio allo scopo di far imparare a sciare ai miei due bimbi di 6 e 7 anni e devo riconoscere, mio malgrado, che quanto esposto e quanto risposto da voi per questa meravigliosa valle dolomitica che amo e che ho frequentato per tanti anni, corrisponde al vero. In ogni dove c'erano cartelli che vietavano ai Camper di sostare contravvenendo alle norme del codice stradale e devo dire che un certo fastidio e rabbia la si prova.
In una settimana tra carburante, noleggio sci, skipass, scuola di sci, pranzi in baita, spese al market, cene e cenone di fine anno, oltre al costo della struttura del campeggio che è stato utilizzato quasi esclusivamente per pernottare e poter disporre della 220V (sarebbe stata sufficiente un'area sosta attrezzata), credo di aver dato il mio contributo ad una regione che vive principalmente di turismo.

Tuttavia non me la sento di dare torto a quei comuni che cercano di isolare il fenomeno nomade, anche a me personalmente non fa piacere, neanche vedere, le carovane di zingari che sostano, sporcano, rubano, senza rispetto per chi li ospita, per la gente e il territorio.
Occorre, a mio avviso, fare uno sforzo per differenziare il turista itinerante che utilizza il camper il fine settimana o per le vacanze, da chi come gli zingari, ci vivono con tutte le conseguenze del caso, peccato che noi veniamo sanzionati perché il nostro mezzo sborda di 50 cm al di fuori delle linee di delimitazione del parcheggio, magari a pagamento, mentre gli zingari non subiscono nessun sopruso anche perché non si è mai visto un zingaro che paghi una multa.

Devo riconoscere che fare le vacanze in camper all'estero è tutt'altra cosa, è un gran peccato non investire in strutture e sforzarsi di avere un'apertura mentale un po' più consona, per incrementare e far sviluppare il turismo nel nostro paese così ricco di possibilità e potenzialità ma che si perde in un bicchier d'acqua per essere così cieco e poco lungimirante. Sono ormai in molti, tanti, troppi coloro i quali decidono di far le vacanze al di fuori del nostro paese vuoi per i costi, opportunità, servizi ma sentirsi zingaro nel proprio paese natale pur facente parte di una classe sociale non propriamente meno abbiente è veramente scandaloso ed allora anche io non mi reco dove non sono ben accolto, addio Val di Fassa.

Paolo A.

06 - Trecate (NO) - Città “chiusa” per i nomadi! . . . e sosta vietata ai turisti itineranti -  (22/12/2008) -  Forza Italia  

 

Corriere di Novara - Cronaca - Provincia - 22 dicembre 2008

Trecate città “chiusa” per i nomadi
Come promesso dal sindaco (ndr Rag. Enzio Zanotti Fragonara - Forza Italia), a seguito della lettera aperta con la quale un gruppo di abitanti della frazione di San Martino lamentava i disagi subiti a causa della ripetuta permanenza dei nomadi, e' entrata in vigore in questi giorni un’ordinanza che vieta la sosta su tutto il territorio comunale di roulotte, camper, autocaravan, tende e mezzi simili.
L’ordinanza, redatta in osservanza della Legge regionale 54 che prevede per i Comuni anche la possibilita' di emanare, in relazione alle esigenze locali, disposizioni che pongono ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla legge stessa, e' stata predisposta in accordo con la Prefettura. La decisione di vietare la sosta di nomadi o campeggiatori su tutto il territorio comunale e' motivata dal fatto che in citta' non esistono aree predisposte per lo stazionamento ne' strutture ricettive provviste di servizi idrosanitari, dotate di approvvigionamento idrico e provviste di sistemi per la raccolta dei rifiuti solidi e di smaltimento di quelli liquidi, per cui non ci sono condizioni tali da consentire permanenze anche brevi, inferiori, cioè, al limite massimo di 48 ore previsto dalla legge per gli insediamenti occasionali (…).
Daniela Uglietti
(Per la lettura integrale dell’articolo, rimandiamo il lettore all’edizione del 22 dicembre 2008, in edicola fino al 5 gennaio.)


Da Camperweb a Redazione Corriere di Novara

Oggetto: 22 dicembre 2008 - Trecate città “chiusa” per i nomadi.
Quale organo di informazione dovreste specificare se la "chiusura dell'area cittadina" riguarda anche la sosta (e sottolineo sosta e non campeggio) per turisti in autocaravan.
Una corretta informazione serve anche ad evitare inutili contenziosi tra utenti della strada ed amministrazione comunale. Se i turisti in autocaravan non sono i ben venuti e' bene che si dica chiaramente per la pace di tutti ma anche con il rammarico per le vostre realta' economiche locali!  Ma probabilmente non risentite di crisi economiche e potete permettervi di rinunciare al turismo itinerante.
In attesa di cortese risposta vengo ad evidenziare due aspetti:
1 - le amministrazioni comunali tendono a risolvere un problema specifico con interventi di carattere generale che colpiscono nel mucchio.
2 - non avete preso in considerazione se tale ordinanza sia legale o meno . . . ma spero vogliate approfondire l'argomento.

In attesa di cortese riscontro salutissimi da Giancarlo - Roma.
www. camperweb. it

 

Da: "campweb" A  urp@comune.trecate.no.it

Oggetto: Trecate città "chiusa" per i nomadi
Data: venerdì 26 dicembre 2008 12.39
(http://www.corrieredinovara.it/cdn/interface.jsp?fun=c_b&pof=0&myid=14438&cat=2&u_cat=2  -  Cronaca > Provincia > 22 dicembre 2008 )

In premessa l'articolo giornalistico . . . :  Trecate - Come promesso dal sindaco, a seguito  . . . . omissis . .

Ed allora sorge spontanea una domanda:
- Specificare chiaramente se la "chiusura dell'area cittadina" riguarda anche la sosta (e sottolineo sosta e non campeggio) per turisti in autocaravan. Una corretta informazione serve anche ad evitare inutili contenziosi tra utenti della strada ed amministrazione comunale.
Se i turisti in autocaravan non sono piu' i ben venuti e' bene che si dica chiaramente per la pace di tutti ma anche con il rammarico per le vostre per le realta' economiche locali!
Ma probabilmente il vostro primo cittadino (Sindaco Rag. Enzio Zanotti Fragonara - Forza Italia) ritiene che la vostra localita' sia esente da crisi economiche e puo' permettervi di rinunciare al turismo itinerante.

In attesa di cortese riscontro salutissimi da Giancarlo - Roma.
www. camperweb. it

 

07 - Azzano Decimo (PN) - "Facciamo qualcosa di concreto per la sicurezza"  . . . .  e sosta vietata ai turisti itineranti - (11/02/2009) - Lega Nord 

 

Da: CamperWeb
A:  polizia.municipale@comune.azzanodecimo.pn.it
Oggetto: Richiesta di informazioni attinenti la sosta delle autocaravan sul territorio comunale.
Data: mercoledì 11 febbraio 2009 17.26

Egregio Comandante,
di seguito un trafiletto giornalistico riguardante la notizia di una prossima ordinanza comunale riguardante il divieto di sosta in tutto il territorio comunale per roulotte e camper.

<< Dopo il «no» al burqa al bando moschee e preghiere in piazza >>
Milano, piazza Duomo, come il centro storico di Azzano Decimo, provincia di Pordenone? Non proprio la stessa cosa. Tant'è: il paragone non sia fatto né ora né mai, tuona il sindaco leghista di casa, Enzo Bortolotti. Già noto alle cronache come il «ribelle» che, tra i primi, disse di no al burqa per strada. Ora si rifà sentire. «La vergogna che abbiamo visto in altre città del Nord con migliaia di islamici in "preghiera" e inneggianti ad Hamas, qui nel mio paese non succederà mai. Potete starne certi». Sulla scrivania ha pronta l'ordinanza («sarà esecutiva entro venerdì») con cui vieta di trasformare le piazze in luogo di culto e di costruire nuove moschee sul territorio. Un capitolo a parte è «dedicato» ai rom: non si potrà più in alcun modo sostare con roulotte o camper su aree pubbliche o private, come di fare assembramenti in pubblica via.
«Facciamo qualcosa di concreto per la sicurezza», spiega Bortolotti. «Ce l'ha chiesto Maroni».
fonte Il Giornale

Premesso quanto sopra Le scrivo solo per conoscere se tali divieti saranno estesi anche alle autocaravan dei turisti itineranti, italiani ed esteri, che intenderanno visitare la vostra localita'. Dobbiamo entrambi riconoscere che una informazione preventiva serve anche ad evitare molti contenziosi amministrativi e no.
Se poi l'ordinanza danneggia interessi diffusi della nostra categoria violando le attuali norme di leggi sulla sosta non e' certamente questa la sede opportuna.
Certo di una Sua pronta ed esaustiva risposta le porgo sentiti ringraziamenti e saluti
Giancarlo - Roma
www . camperweb . it

Oggetto: Letto: Richiesta di informazioni attinenti la sosta delle autocaravan sul territorio comunale.
Data: giovedì 12 febbraio 2009 10.45
Conferma del messaggio inviato a
< polizia.municipale@comune.azzanodecimo.pn.it > alle 11/02/2009 17.26
Il messaggio è stato visualizzato nel computer del destinatario alle 12/02/2009 10.50

I camperisti sono ancora in attesa di risposta e cio' equivale a dire:
bla bla bla e poi, davanti alla violazione delle vigenti norme di legge sulla sosta, si emozionano e restano senza parole.

 

08 - Motta di Livenza (TV) - Divieto di circolazione e sosta di autocaravan (e non solo) nel territorio comunale - Lega Nord  

 

09 - Ordinanza Sindacale del Comune di Bordighera (IM): I nuovi divieti non riguardano la sosta dei turisti itineranti ??- (05/02/09) - Centro Destra

 

Da: "CamperWeb"
A: <segreteria@comune.bordighera.it >
Cc: <info@liguriawebtv.it >; "Coordinamento Camperisti" <pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it >
Oggetto: Ordinanze Sindacali
Data: giovedì 5 marzo 2009 16.44

Egregio Signor Sindaco Giovanni Bosio,
tramite il blog www.blacksail.eu  (ma anche altri portali On Line) siamo venuti a conoscenza delle seguenti ordinanze restrittive, emanate dall'amministrazione comunale a seguito di numerose segnalazioni e lamentele dei concittadini.
1 - Ordinanza disciplinante accattonaggio e bivacco sul territorio comunale
- Vieta il bivacco e l'accattonaggio sul suolo pubblico, quale fatto lesivo del decoro e della moralità e sopratutto deleteria dal punto di vista igienico e sanitario, e non sostenibile in quanto rischia di ledere l'incolumità dei cittadini per il temuto pericolo di contagio e diffusione di patologie connesse.
2 - Ordinanza in merito a sgombero nomadi da tutto il territorio comunale per motivi igienico sanitario e di ordine pubblico
- ordina lo sgombero immediato delle carovane di nomadi, con diffida di occupare altra area del territorio comunale, l'obbligo di farlo immediatamente anche se sostano solo per rifornimento o per guasto tecnico, l'esecuzione forzata in caso di inottemperanza.

Premesso quanto sopra Le scriviamo solo per conoscere se tali divieti saranno estesi anche alle autocaravan dei turisti itineranti, italiani ed esteri, che intenderanno visitare la vostra localita'. Dobbiamo entrambi riconoscere che una informazione preventiva serve anche ad evitare molti contenziosi amministrativi e no.
Se poi una ordinanza danneggia interessi diffusi della nostra categoria, violando le attuali norme di legge sulla sosta, non e' certamente questa la sede opportuna.
Certo di una Sua pronta ed esaustiva risposta le porgo sentiti ringraziamenti e saluti
Giancarlo - Roma
www camperweb it


Da: "Polizia Municipale" <poliziamunicipale@bordighera.it >
A: <info @ camperweb .it >
Oggetto: risposta vostra e-mail datata 05/03/09
Data: giovedì 12 marzo 2009 17.25

In merito a quanto da lei richiesto, è opportuno precisare quanto segue:  nel corpo dell'ordinanza non vi è alcun riferimento alla categoria dei camperisti e caravanisti; gli stessi, quindi, non sono in linea di principio e diritto, i destinatari dell'ordinanza. Diverso è se rientrino nella categoria dei nomadi, intesi come da etimologia della parola, senza fissa dimora. Non si tratta di una forma di discriminazione, bensì di far valere un principio di diritto nei confronti di una particolare utenza.
Distinti saluti
Il Comandante della P.L.
Comm. Capo Attilio Satta


Da: "CamperWeb"
A: < poliziamunicipale@comune.bordighera.it >
Oggetto: Re: risposta vostra e-mail datata 05/03/09
Data: giovedì 12 marzo 2009 18.31

Egregio Comandante,
la Sua pregiata risposta non puo' che fare piacere al sottoscritto ed al variegato mondo del turismo itinerante. Una notizia sicuramente rilevante nel nostro ambito e che merita la giusta divulgazione.
Colgo l'occasione per farLe presente che, al momento, e' l'unica Amministrazione a non aver affrontato il "problema" con superficialita' ed ignoranza (riferito chiaramente all'ignorare le vigenti leggi e regolamenti attuativi) ma credo che di questo atteggiamento del chi "coglio coglio" Lei ne abbia avuto gia' sentore.
Concludo ringraziandoLa per la cortese risposta e Le invio i piu' cordiali saluti estesi all'Amministrazione Comunale tutta.

Giancarlo - Roma
www . camperweb . it
 


Da: "camperweb"
A: < poliziamunicipale@bordighera.it >
Cc: < segreteria@comune.bordighera.it >
Data: martedì 5 maggio 2009 0.29

Egregio Comandante
in allegato una immagine sicuramente familiare a Lei ed al Signor Sindaco.
A questo punto prendiamo atto delle ultime determine, che tra l'altro contrastano con le precedenti Sue dichiarazioni, dal momento che sono discriminatorie verso una sola categoria di utenti della strada (e pertanto illegittime). Diversamente sarebbe stato se il divieto avesse riguardato gli utenti in generale.
Per buona pace Le allego una delle tante raccomandazioni prefettizie che dovrebbe farLa riflettere sulle conseguenze legali e risarcitorie di eventuali sanzioni amministrative (con spese a carico di concittadini incolpevoli).
cordialmente
Giancarlo - Roma
www camperweb it
 

10 - Carrara (MS)  - Divieto alla circolazione ma non esiste l'ordinanza che lo istituisce .....  (settembre 2009) - 

 

Da: "Coordinamento Camperisti" < pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it >
A: "i MS Il Tirreno" <massa.it@iltirreno.it>; "i MS Il Tirreno" <carrara.it@iltirreno.it>; "i MS La Nazione" <cronaca.carrara@lanazione.it>; "i MS La Nazione" <cronaca.massa@lanazione.it>
Cc: "Ministero Infrastrutture e Trasporti Dimita" <fabio.dimita@mit.gov.it>; "Ministero Infrastrutture e Trasporti Sansone" <aldo.sansone@infrastrutturetrasporti.it>; "Ministero Infrastrutture e Trasporti Sicurezza" <direzione@sicurezzatrasporti.it>; "Ministero Infrastrutture e Trasporti Ufficio Stampa" <ufficio.stampa@mit.gov.it>; "Regione Toscana Angiolini" <I.Ciapetti@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Angiolini" <r.angiolini@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Antichi" <a.antichi@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Berni" <Berni@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Cambi" <p.cambi@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Casalotti" <F.Casalotti@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Celesti" <a.celesti@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Cioni" <ACioni@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Consiglio Sanitario" <csr@regione.toscana.it>; "Regione Toscana Difensore Civico" <difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Dinelli" <m.dinelli@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Fuscagni" <s.fuscagni@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Lucilla Carta" <lucilla.carta@regione.toscana.it>; "Regione Toscana Magnolfi" <a.magnolfi@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Marcheschi" <p.marcheschi@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana" <P.Marcheschi@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Nencini" <r.nencini@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Paolo Marcheschi" <paolomarcheschi2@gmail.com>; "Regione Toscana Pizzi" <p.pizzi@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Pollina" <a.pollina@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Provenzali" <l.provenzali@consiglio.regione.toscana.it>; "Regione Toscana Riccardo Conti" <riccardo.conti@regione.toscana.it>; "Regione Toscana Saverio Montella" <saverio.montella@regione.toscana.it>

Oggetto:  Italia, Carrara: Divieto alla circolazione ma non esiste l'ordinanza che lo istituisce .....

Data: lunedì 21 settembre 2009 11.34


Italia, Carrara: Divieto alla circolazione ma non esiste l'ordinanza che lo istituisce .....  La rimuove la Polizia Municipale oppure ... ?

Ancora una volta Carrara dove negli anni abbiamo visto emanare provvedimenti per limitare la circolazione e sosta delle autocaravan.  Ci sono voluti lunghi interventi e contenziosi per far revocare detti provvedimenti e poi ….. ecco negli ultimi mesi attivare una limitazione che attiva un nuovo contenzioso.

Poi …. da qualche giorno … a Marina di Carrara, nel prolungamento di via Genova, precisamente nel tratto che costeggia, verso monti la Fiera e verso mare la pineta Paradiso, ecco apparire un segnale stradale che vieta il transito ai veicoli più alti di 2,00 metri anche se non c’è un ostacolo che giustifichi tale grave limitazione alla circolazione stradale, in particolare alle autocaravan.
Vale precisare che non si tratta di una vecchia segnaletica perché il cartello è nuovissimo, cosa facilmente intuibile dalla brillantezza dei suoi colori.
Un membro del Gruppo Operativo dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha aperto http://www.comune.carrara.ms.it/  ma, non trovando l’ordinanza che istitutiva detto divieto alla circolazione, si è recato di persona all’Ufficio URP del Comune, compilando la richiesta scritta di accesso agli atti.
Il giorno seguente veniva contattato telefonicamente da un addetto dell’URP che riferiva che non esisterebbe alcuna ordinanza come confermatogli dal responsabile dell’ufficio traffico del comando polizia municipale.
Per quanto sopra siamo in presenza di una segnaletica ABUSIVA IN VIOLAZIONE DI LEGGE e LESIVA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI DELLA STRADA.
Ora, visto che il Comando della Polizia Municipale è a conoscenza di una segnaletica insistente senza avere alla base il necessario provvedimento istitutivo, attendiamo di vedere quanti giorni gli servono per rimuoverlo.
È da tener presente che tale segnaletica, non solo impedisce illegittimamente il transito ma potrebbe verificarsi che un agente elevi contravvenzione al veicolo più alto di 2 metri che transita (sapendo che non ci sono ostacoli), attivando ancora indebiti oneri sia al cittadino che alla Pubblica Amministrazione.

Firenze, 21 settembre 2009
Isabella Cocolo, Presidente della
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
50125 FIRENZE via San Niccolò 21
www.coordinamentocamperisti.it

11 - Santena (TO)  (luglio 09) - Istituiti divieti assoluti di sosta per autocaravan (comprese le AA??)  - (luglio 2009) - Centro Destra  

Divieti di sosta a Santena (TO)

Da: "Mirto Bersani" < mirto.bersani@corrierechieri.it >
Oggetto: camper vietati
Data: mercoledì 22 luglio 2009 12.37

Buondì, venerdì farò uscire questo articolo sul settimanale di cui sono redattore, il Correre di Chieri. Poi chiuderemo per 4 settimane. Al ritorno, se ritenete possa essere interessante, potreste esprimere un'opinione su questa vicenda.
cordialmente
Mirto Bersani

SANTENA
Il sindaco sbarra le strade del paese ai nomadi. E con un’ordinanza Benedetto Nicotra vieta la sosta sul territorio santenese di camper, caravan, roulotte case mobili e tende da campeggio.

« Di solito, le carovane di zingari sostano nell’area parcheggio vicino al cimitero di via Trinità – riporta il vicecomandante dei vigili, Roberto De Filippo – E’ un problema che si presenta periodicamente; l’ultima volta che è arrivato un gruppo di nomadi risale un mese fa. Abbiamo subito ricevuto la segnalazione e abbiamo provveduto allo sgombero».

Se l’obiettivo sono gli zingari, l’ordinanza di Nicotra è congegnata in maniera che potrebbe tenere alla larga i turisti, proprio nel momento in cui si cerca di lanciare il complesso cavouriano. Infatti, viene vietata la sosta a tutti i camperisti.

Non solo: l’ordinanza contiene un’affermazione sbagliata; il sindaco premette infatti che “sull’intero territorio comunale non esistono aree stabili attrezzate e riservate alla sosta prolungata di camper e tende”. Non è così e i camperisti lo sanno attraverso i loro siti specializzati (ad esempio www.camperweb.it , www.camperonline.it ). Vengono segnalate ben due aree attrezzate per la sosta dei camper con pozzetti autopulenti, acqua e servizi: uno in via Tetti Agostino vicino alle scuole medie e il secondo in piazza Carducci.

L’ordinanza, quindi, non rischia di essere spazzata via dal primo cittadino che voglia fare ricorso?  «La questione non è il singolo turista – spiega De Filippo - Sono i gruppi di nomadi che arrivano con 20 – 30 carovane a creare problemi di sicurezza e sanitari, perché quelle aree non sono comunque attrezzate a ospitare un numero così elevato di mezzi».

Pertanto, il sindaco ordina «per motivi di sicurezza urbana e igiene pubblica, su tutto il territorio comunale, salvo diverse autorizzazioni rilasciate da questo ente, l’istituzione del divieto assoluto e permanente di sosta con rimozione forzata dei camper, autocaravan, roulotte case mobili, tende utilizzate per campeggio, attendamento o a uso abitazione in genere su tutte le aree ad uso pubblico».
La multa è di 150 euro. In teoria, se un camperista vuole fermarsi a visitare Villa Cavour, è meglio che vada da un’altra parte.


Da: "campweb"
A: "Mirto Bersani" < mirto.bersani@corrierechieri.it >
Oggetto: Re: camper vietati
Data: lunedì 10 agosto 2009 16.22

Salve, le ferie sono terminate anche per il sottoscritto ed eccomi di nuovo ad elaborare le pagine del mio sito assolutamente amatoriale.

Premetto di non provare piu' alcuna meraviglia per la comprovata "ignoranza" dei nostri amministratori (dal verbo ignorare chiaramente): possibile che proprio chi ha il compito di tutelare i cittadini applicando leggi, norme e regolamenti sia proprio colui che ne disconosce autorita' ed effetti. E poi questa confusione tra la sosta di una autocaravan (art. 185 CS) ed il campeggio cittadino (addirittura le tende) . . . . . Ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo delle nuove direttive del Ministero del Turismo?

Eccoci di nuovo a sparare nel mucchio con un bel colpo di cannone anziche' con una stoccata di fioretto: molto piu' comodo e meno faticoso. E poi se ci saranno dei ricorsi persi dall'amministrazione comunale le spese andranno "occultamente" a carico dei cittadini.

La ringrazio per la notizia e Le chiedo copia dell'Ordinanza del comune di Santena. Il web e' una grande autostrada dove le notizie corrono veloci  . . . .  . . . ed allora cerchiamo di evitare multe ai miei colleghi. Mi spiace per le piccole realta' commerciali del vostro territorio: loro sono statiche ed insistono sempre nel medesimo luogo mentre noi, che abbiamo ruote e volante, possiamo andare a spendere i nostri soldini dove siamo ben accetti.

alla prossima e salutissimi da
Giancarlo - Roma

PS: un cenno della notizia e' gia' in HP

 12 - Foggia - Ordinato il divieto permanente di campeggio abusivo sul territorio (agosto 09) 

 

Redazione Teleradioerre
Foggia, venerdì 7 agosto 2009 - Ore 18.23

Foggia, ordinato il divieto permanente di campeggio abusivo sul territorio
Sull'intero territorio comunale di Foggia e' sancito il divieto permanente di sosta per roulottes, caravan, camper e veicoli simili se trasformati in abitazione, campeggio o attendamento.
E' quanto sancisce l'ordinanza (n. 70) che il sindaco, Gianni Mongelli, ha firmato questa mattina. Connesso al divieto di sosta, e' ordinato anche il divieto assoluto di scaricare liquami e residui organici anche se provenienti dai veicoli dotati di impianti interni di raccolta (ndr: davvero??? Due le cose: o non si conosce il significato delle parole oppure si ignora l'argomento (propendo per la seconda).
La violazione dell'ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 150 e 900 euro e, nel caso (quale caso??), la rimozione forzata del mezzo.
"L'obiettivo immediato dell'ordinanza e' arginare il fenomeno del bivacco nei pressi del santuario dell'Incoronata da parte di interi gruppi familiari rom - afferma il sindaco - Non per questo intendiamo impedire loro l'accesso alla borgata ed al bosco; certamente chiediamo loro di avere rispetto di chi ci vive, ci lavora o raggiunge quell'area per trascorrere un po' di tempo in meditazione o godendo dell'ambiente.
Nessuno, cittadini italiani e stranieri che siano, deve avvertire l'ordinanza come una limitazione del diritto alla libera circolazione - conclude Gianni Mongelli - tutti, italiani e stranieri, sono con maggiore fermezza invitati a tenere comportamenti e atteggiamenti consoni ai luoghi pubblici".
(ndr: una confusione che non ha precedenti tra libera circolazione, sosta, campeggio abusivo, ecc . . . . )

 


Da: campweb [ mailto:info@camperweb.it ]
Inviato: venerdì 14 agosto 2009 0.29
A: redazione@teleradioerre.it
Cc: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it
Oggetto: Foggia, ordinato il divieto permanente di campeggio abusivo sul territorio

Possibile che amministratori pubblici non conoscano la differenza tra campeggio e sosta?!?!.
Possibile che si debbano emettere delle apposite ordinanze per ribadire quanto scontato?!?!
Il CS - art. 185 - equipara l'autocaravan alle autovetture e pertanto non si puo' vietarne la sosta. Semmai vanno sanzionati comportamenti "incivili".  Ma questo e' un discorso che non interessa i turisti itineranti.
Semmai interessa i pubblici amministratori che sono formalmente invitati ad informarsi sull'argomento dal momento che dimostrano di ignorare norme e principi elementari (dal verbo ignorare chiaramente).
saluti da
Giancarlo - Roma
www.camperweb.it

14 - Sosta disabili ed autocaravan a Ortisei  -  (settembre 09)    

Da: "Luigi Vittorio Berliri" < luigi.vittorio@spescontraspem.it >
A: < ewald.moroder@gemeinde.stulrich.bz.it >
Cc: "'campweb'"
Oggetto: sosta disabili e autocaravan a Ortisei
Data: giovedì 3 settembre 2009 17.48

Gentile Sindaco
il giorno 30 agosto 2009, alle ore 12 mi trovavo a passare per il suo (bel) comune con la mia autocaravan. Ho un figlio con grave disabilita', ed espongo quando viaggio con lui l'apposito contrassegno rilasciatomi dal Comune di Roma; avevo bisogno di andare in farmacia per acquistare delle siringhe per il lavaggio vescicale: si tratta di siringhe grandi da applicare al catetere per inserire direttamente in vescica l'antibiotico, che alla farmacia di Selva non avevano.
Ebbene ho provato a fermarmi in Setilstrasse, nel parcheggio di fianco all'impianto di risalita. lì un giovane (età apparente 14 anni) mi ha mandato via, dicendo di essere il custode del posteggio e che li era vietata la sosta ai caravan (?).
Lei saprà benissimo che tale condotta è doppiamente errata, sia perché il ministro dell'interno ha più volte chiarito che non è possibile vietare la sosta alle autocaravan e perché gli automezzi con il contrassegno disabili possono sostare e transitare quasi ovunque.
Le scrivo pertanto per chiederle copia della delibera comunale con la quale si istituisce il divieto si sosta alle autocaravan sul posteggio limitrofo alla funivia. e per sapere se ritiene corretto il comportamento adottato dal ragazzo, e chi ha messo i cartelli "divieto di sosta alle autocaravan".
Inoltre credo sia ulteriormente sanzionabile tale comportamento per la presenza del contrassegno riservato ai disabili. Ma a parte la disumanità del comportamento del giovane, precisamente istruito da qualcuno, mi fermerei a capire quale regolamento o delibera comunale istituisce tale divieto.
cordiali saluti
Luigi Vittorio Berliri

15 - Sosta camper località seggiovia Ciampinoi - Selva Val Gardena (BZ)   -   (settembre 09)   

 

Da: "Luigi Vittorio Berliri" < luigi.vittorio@spescontraspem.it >
A: <info@selva.eu>
Cc: Camper Web
Oggetto: sosta camper località seggiovia Ciampinoi
Data: giovedì 3 settembre 2009 20.05

Caro Sindaco Rolando Demetz,
sono a scriverle per avere copia dell'ordinanza che vieta l'estate e permette l'inverno la sosta alle autocaravan di fianco alla partenza della seggiovia Ciampinoi
grazie anticipatamente
Luigi Vittorio Berliri
 


Da: "Luigi Vittorio Berliri" < luigi.vittorio@spescontraspem.it >
A: Campr Web
Oggetto: ordinanza selva di valgardena (era R: Sosta Camper)
Data: martedì 15 settembre 2009 9.07

Ciao caro,
ti allego la mail appena ricevuta dal comune di selva val gardena. buffo notare come spesso gli amministratori locali si sentano investiti da super poteri.  chissà se la delibera successiva trattava dello sbarco su marte o della costruzione dell'acceleratore di particelle!! :-) :-)

-----Messaggio originale-----
Da: Markus Moroder [ < mailto:markus.moroder@selva.eu >
Inviato: martedì 15 settembre 2009 9.09
A: luigi.vittorio@spescontraspem.it
Oggetto: parcheggio caravan (ndr ed autocaravan)

In allegato si trasmette l'ordinanza richiesta.  Per la stagione invernale, il parcheggio vicino alla seggiovia Ciampinoi è dato in concessione a terzi. La licenza di gestione concede in deroga la sosta di autocaravan e autobus.
Distinti saluti
Ivo Mussner 

16 - Sanremo - Divieto di transito e parcheggio - (settembre 09)

 

Da: "Coordinamento Camperisti" < pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it >
A: "'Sportello Lavoro Cgil Sanremo'" < spl.sanremo@liguria.cgil.it >
Cc: "TI CIC Irene Vai" < segreteria@federcampeggio.it >; "TI CIC Presidente" < presidente@federcampeggio.it >; "TI ACI Livorno" < pinoesse@fastwebnet.it >; "TI ASSOCAMP" < assocamp@confcommercio.it >; "TI ASSOCAMP" < presidente@assocamp.it >; "Allestitori Sovani Carlo" < sovani@mobilvetta.it >
Oggetto: SAN REMO: scuse, una occasione per attivare la CGIL come promozione della occupazione e sviluppo del Turismo Itinerante Sostenibile.
Data: martedì 29 settembre 2009 16.34

Grazie per il messaggio ma noi camperisti siamo cittadini che lavoriamo perché chi è stato eletto a Sindaco rispetti la Legge, quindi, seguiteremo a intervenire anche se:

* dei funzionari di Prefettura non hanno accolto il ricorso come previsto nella Direttiva del loro Ministero
* dei Giudici di Pace non hanno dato segnalazione scritta dell’udienza e respinto il ricorso perché il contravvenzionato non si è presentato,
* un Giudice di Pace ha respinto il ricorso perché non ha preso in considerazione le Direttive del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Interno,

facendo presentare appelli in Tribunale.

Da parte della CGIL, visto che tale politica inficia le presenze del Turismo Itinerante, quindi di mantenimento della occupazione vecchia e possibile, ci aspetteremo di avere un incontro per sviluppare insieme una politica utile a promuovere il Turismo Itinerante Sostenibile nella provincia di San Remo.

Quanto detto sopra sarebbe veramente uno sviluppo positivo nato da una violazione di legge da parte del Sindaco e di assurde interpretazioni da parte dei funzionari della Prefettura e Giudici di Pace.

Confidiamo di leggervi, Pier Luigi Ciolli
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
50125 FIRENZE via San Niccolò 21
info@coordinamentocamperisti.it
telefoni 055 2340597 - 328 8169174
telefax 055 2346925
inCAMPER è rivista dal 1988
www.incamper.org


Da: Sportello Lavoro Cgil Sanremo [ mailto:spl.sanremo@liguria.cgil.it ]
Inviato: martedì 29 settembre 2009 16.26
A: info@coordinamentocamperisti.it
Cc: mercede.p@hotmail.it
Oggetto: scuse

Sono una cittadina di Sanremo, e mi scuso per l’ordinanza emessa dal nostro sindaco , che non vuole che camper sostino o transitino nella nostra città. E’ vergognoso . Se posso permettermi vi consiglio di disertare Sanremo. Lo dico con tristezza da sanremese, non venite, ormai è diventata una città cara , sporca, razzista. La vedete bella in televisione, ma esserci e viverci è un’altra cosa.
Cordiali saluti Mercede Parisi


 

A1 - Sindaci anticamperisti a giudizio  ( ANCC - Appunti di lavoro al 14 agosto 2009)

 

A2 - Levico Terme - Revoca ordinanza anticamper

 

Da: "Coordinamento Camperisti" < pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it >
A: ". Consulente giuridico" < marcellovigano@consulentegiuridico.com>
Oggetto: LEVICO TERME REVOCA ORDINANZA ANTICAMPER
Data: lunedì 24 agosto 2009 9.33

Invio alla tua attenzione quanto in allegato ricevuto per posta raccomandata a seguito della istanza inviata dalla nostra Presidente e da te redatta.
Si prega archiviare in una specifica cartella per essere disponibili qualora emergesse in futuro un caso nel quale dette informazioni potranno completare il quadro conoscitivo.
Pier Luigi Ciolli

Levico Terme: Comunicazione revoca ordinanza 79

Levico Terme: Atto di revoca ordinanza 79

 A3 - Giulianova (TE) - Divieto di sosta . .  senza ordinanza!!! (agosto 09) 

Da: Pier Luigi Ciolli [ mailto:pierluigiciolli1@virgilio.it ]
Inviato: giovedì 20 agosto 2009 11.32
A: f.dipietro @ comune.giulianova.te.it'; 'r.garzarelli @ comune.giulianova.te.it'; Giulianova Gabinetto Sindaco; Giulianova Sindaco
Cc: 'u.raimondi @ comune.giulianova.te.it'; 'a.esposito @ comune.giulianova.te.it'; 'r.giampaolo @ comune.giulianova.te.it'; 'd.marini @ comune.giulianova.te.it'; 'm.marziani @ comune.giulianova.te.it'; 'mi.rastelli @ comune.giulianova.te.it'; 'a.didesiderio @ comune.giulianova.te.it'; 'f.iacovoni @ comune.giulianova.te.it'; 'l.massarotti @ comune.giulianova.te.it';  'g.pecchini @ comune.giulianova.te'; Giulianova Aloisi;  Giulianova Ciccocelli.
Oggetto: Giulianova: senza ordinanza rimuovere subito la segnaletica e comunicare ai contravvenzionati l'archiviazione delle contravvenzioni

Al Sindaco del Comune di Giulianova
Municipio - Corso Garibaldi 109
64021 - Giulianova (TE)

Oggetto: Autocaravan, circolazione stradale e sviluppo del turismo itinerante.
( Riferimento: contravvenzioni elevate alle autocaravan nei giorni scorsi; richiesta inviatale dal Dr. Roberto Ciccocelli, Consigliere Comunale, datata 20 agosto 2009; nostra lettera datata 8 settembre 2007).

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede in Firenze, Via San Niccolò numero civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti stradali, nel consueto spirito di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, ritiene di confidare nella S.V. per una tempestiva rimozione della segnaletica Parcheggio riservato autovetture perché privo della ordinanza istitutiva e dell’immediato invio, nella visione di autotutela d’ufficio, a quanti sono stati impropriamente contravvenzionati in detta area, informandoli di NON pagare l’Avviso di Violazione e/o il Sommario Processo Verbale elevato da agenti di Polizia Municipale.
A leggervi, Pier Luigi Ciolli
http://www.coordinamentocamperisti.it
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
50125 Firenze via San Niccolò, 21 - info@coordinamentocamperisti.it
telefoni 055.2340597 - 328.8169174 - telefax 055.2346925


Al Sindaco del Comune di Giulianova

Il sottoscritto Roberto Ciccocelli, consigliere comunale della lista Al Centro della Città, in data 18 Agosto 2009 si è recato presso la sede della Polizia Municipale e al vigile in servizio ha chiesto copia dell’ordinanza relativa alla disposizione di divieto di sosta degli autocaravan presso il parcheggio situato all’inizio del molo sud davanti all’Ente Porto.
Da una ricerca effettuata in presenza del sottoscritto dal 2000 ad oggi non è stata trovata alcuna ordinanza al riguardo.
Per quanto sopra il sottoscritto chiede l’immediata rimozione del pannello con la scritta solo autovetture e comunicare contestualmente ai contravvenzionati di non procedere al pagamento in quanto gli avvisi di violazione o i verbali verranno archiviati ai fini di un’autotutela per l’ufficio in questione.
Cordiali saluti
Roberto Ciccocelli
Consigliere Comunale
Giulianova 20 agosto 2009
 


Da: "Coordinamento Camperisti" <pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it>
A: <codirenzi@virgilio.it>
Cc: "Giulianova Ciccocelli" < dott.cicco@tiscalinet.it >
Oggetto: Giulianova, attivata dal comune l'archiviazione delle contravvenzioni nella visione di autotutela d'ufficio
Data: martedì 29 settembre 2009 15.55

Grazie per il messaggio e i ringraziamenti vanno attribuiti al consigliere Ciccocelli che ha espletato il suo compito di eletto dai cittadini in modo efficace e encomiabile.
Pier Luigi Ciolli

 


Oggetto: Leonardo Codirenzi - Legale dei Camperisti sanzionati a Ferragosto

Gentilissima Associazione,
Vi comunico che nella giornata di ieri il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Giulianova, mi ha inviato un lettera in risposta alla mia nota raccomandata del 24.08.2009, con la quale Annulla e Archivia in via di autotutela i verbali di accertamento emessi in capo ai 6 Camperisti in data 15.08.2009 nel parcheggio di Lungomare Spalato, perchè l'ordinanza è inesistente.
Nel contempo, sempre il Comandante, mi ha comunicato che ha avuto mandato dal Sindaco di effettuare una ricognizione sul territorio Comunale, al fine di individuare un area più idonea per essere attrezzata alla sosta delle Autocaravan.
Concludendo, oltre ad essere una vittoria personale, è stata una vittoria per la Vostra Associazione, infatti, Giulianova può tornare ad essere un luogo di villeggiatura per i Camperisti, senza divieti di sosta assurdi.
Distinti Saluti.
Leonardo Codirenzi.

A4 - Gressoney Saint Jean (AO) - Accolto il Ricorso - Il Comune archivia nella visione di autotutela d'ufficio

 

Il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie, prendendo atto delle normative inerenti la circolazione delle autocaravan emanate sia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia dal Ministero dell’Interno, ordina l’archiviazione di una contravvenzione elevata per la sosta di una autocaravan.
Detto provvedimento serve alle Amministrazioni Comunali, qualora non l’avessero già fatto, di rivedere le loro ordinanze, revocando quelle che limitano la circolazione e sosta alle autocaravan in violazione delle direttive ministeriali.
Il Comune di Gressoney  ha archiviato nella visione di autotutela d’ufficio ma dovrà provvedere alla revoca dell’ordinanza nonché alla rimozione della relativa segnaletica stradale.
Detto provvedimento è un esempio positivo del rispetto delle leggi e di come si riducono in modo drastico gli oneri che, al contrario, alcuni funzionari di alcune prefetture e alcuni Giudici di Pace attivano a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione NON volendo prendere atto e attuare le normative inerenti la circolazione delle autocaravan emanate sia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia dal Ministero dell’Interno.
Pier Luigi Ciolli
Coordinamento Camperisti" < pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it >
 


Il messaggio ricevuto
12 novembre 2009
Oggetto: Ricorso vinto contro multa per divieto di sosta camper a Gressoney!

Invio per opportuna conoscenza tutta la documentazione relativa al ricorso da me vinto relativo a una multa per divieto di sosta, "naturalmente" limitato ai camper! In breve: in data 19 gennaio 2008 (un sabato) con la famiglia mi ero recato a Gressoney (Valle d'Aosta) con il nostro mansardato CI Gold 10, per trascorrere una giornata sulla neve. Giunti sul posto, abbiamo trovato che in ogni area di parcheggio vigeva il relativo divieto, limitato agli autocaravan con il solito, famigerato pannello integrativo (tranne due stalli in prossimità del centro, con sosta limitata a 2 ore, quindi non sufficiente per fermarsi a sciare). Decidevamo comunque di sostare in un'area relativamente periferica, praticamente vuota, lasciando il veicolo regolarmente in sosta (finestrini chiusi, scaletta retratta, niente piedini stabilizzatori ecc.) e ci siamo recati a sciare (fondo) e poi a fare la spesa in paese (quindi abbiamo lasciato un po' di soldini a qualcuno del posto), ma al nostro ritorno al veicolo abbiamo trovato l'avviso di contravvenzione. Grazie ai preziosi consigli ed alla documentazione trovati sul sito dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ho predisposto personalmente il ricorso e l'ho inviato al Presidente della Regione, che in Valle d'Aosta fa le veci del Prefetto. Oggi, rientrando a casa, ho trovato la lettera che mi comunica l'accoglimento del ricorso e quindi l'archiviazione della pratica!  VITTORIA!!!
Questa mail vuole essere innanzitutto un ringraziamento all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per le informazioni che mi hanno permesso di portare avanti il ricorso; poi, la documentazione che allego potrebbe essere utile come guida per chi, trovandosi nella stessa situazione, debba a sua volta far valere i suoi diritti. Ritengo anche molto interessante e significativo leggere le motivazioni riportate nell'ordinanza del Presidente della Regione, che riprendono in pieno gli argomenti da sempre sostenuti dall'ANCC e ribaditi nelle varie circolari e note ministeriali, e potrebbero essere anche portate a sostegno di ulteriori iniziative da intraprendere contro tutti i divieti illegittimi da cui noi camperisti veniamo vessati.
Cordiali saluti. Alessandro Malusardi - Tessera sociale n. 10708

Archiviazione prefettizia 

Comunicazione comunale

 

 

Incredibile ma puo' accade anche questo . . .  Non cadete nel tranello, scattate foto e scambiatevi i cellulari per una azione comune

Da: "katamarano55" <katamarano55@tiscali.it >
Oggetto:  MULTA A.....TRADIMENTO
Data: lunedì 29 dicembre 2008 17.51

Camperisti da tanti anni, dopo numerose vacanze dedicate ad itinerari esteri (Francia, Austria, Croatia, Slovenia e tante altre mete europee), scegliamo, per l'estate 2008, di rivolgere la prua del nostro mezzo verso sud con destinazione: Puglia, Basilicata e Calabria Jonica.

Premesso che, la nostra soddisfazione per accoglienza, disponibilita', servizi, pulizia, etc nei campeggi esteri e' sempre stata massima, possiamo dire l'esatto contrario per quanto riguarda questo ultimo viaggio e le strutture visitate, dove a fatica abbiamo trovato posto ed i servizi e le condizioni igieniche erano piu' da “accampamento rom” che da Campeggio vero e proprio, ma con prezzi spesso DOPPI rispetto ai 5 stelle europei.
Senza comunque entrare nei dettagli della triste cronaca di 15gg che ci hanno visto, tra le altre, acquistare gli ”antichi”gettoni (2 Euro) per un minuto di acqua tiepida proveniente da un bidone arrugginito, scaldato al sole e non volendo descrivere nel dettaglio la torta …..passerei direttamente alla ciliegina.

La mattina del 18 Agosto trovandoci sul litorale Tarantino, zona Torre Colimena, Punta Prosciutto, Specchiarica e volendoci fermare, vista la bellezza dei luoghi e la limpidezza del mare, cerchiamo, invano, una sistemazione presso l'unico Camping e la sola area attrezzata della zona.
Non amando il campeggio libero ed avendo intenzione di muoverci prima di sera, decidiamo di parcheggiare il nostro mezzo tra altri 10 - 12 camper per passare la giornata. Per entrare nell'area suddetta, che ospitava anche una cinquantina di vetture, non troviamo ovviamente ne cartelli di divieto, ne cancelli o sbarre, ma tutto completamente libero!
Senza aprire verande o estrarre tavolini (nessuno lo aveva fatto), chiudiamo il mezzo e ci avviciniamo alla spiaggia per un bagno rilassante (?). Da li a poco, dopo l'omino col classico furgone pieno di pane, pizze e prodotti locali che sicuramente per quel giorno ha raggiunto il suo budget di vendita, ecco che si presenta una vettura della Capitaneria di Porto di Taranto; i due giovani militari che, dopo avere impedito a due mezzi in partenza di lasciare l'area ed avere raccolto le proteste di tutti noi, che pensavamo ad eventuali sanzioni in una zona assolutamente priva di alcun divieto, ci hanno tranquillizzato sulle loro intenzioni sostenendo che quello che stavano scrivendo (su un semplice foglio bianco!) erano solo le targhe dei mezzi e le contravvenzioni sarebbero scattate solo se l'indomani, tornando, ci avessero trovato ancora parcheggiati li'.

Bene, il giorno 11 novembre '08, mi sono visto recapitare la classica busta verde col verbale della suddetta Capitaneria di Euro 211,81 con questa motivazione:  “SOSTAVA SU AREA DEMANIALE MARITTIMA COL PROPRIO AUTOVEICOLO TARGATO.......(NB.:Autoveicolo!!!), seguito da una improbabile postilla: ”NON SI E' POTUTO CONTESTARE IMMEDIATAMENTE PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO” (???????).

Sicuramente in quelle zone non tornero' per alcuni decenni, per ovvi motivi, ma mi chiedo come mai certe luoghi di grande bellezza naturale che dovrebbero sostenere la propria economia in buona parte col turismo abbiamo verso il turista che le visita questi atteggiamenti.

Col mio Legale mi sto organizzando per contestare il verbale ed a voi, oltre a qualche prezioso consiglio, chiedo di pubblicare il mio n° di cellulare perche' saranno importanti eventuali contatti da parte dei camperisti presenti quel giorno sul luogo, anch'essi sicuramente vittime di queste multe ... a tradimento.

Grazie. Albori M. ( cell. 333.4245156) Mail : katamarano55@tiscali.it


 

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo

Roma 14 gennaio 2008 - Prot. 0000277

Oggetto: Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 comma 1 del Codice della Strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

 

Ministero dei Trasporti

Circolare 02/04/2007, N. 31543 - Corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan

Fac simile dell'istanza al Ministero dei Trasporti (art. 5)

 


 

Ministero dei Trasporti

Circolare 02/04/2007, N. 31543 - Corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan

Fac simile dell'istanza al Ministero dei Trasporti (art. 5)

PREMESSO CHE IL MINISTERO DEI TRASPORTI:

• ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) può impartire agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme della circolazione;
• ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) attribuisce altresì la competenza a impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della segnaletica stradale, e che tali direttive devono essere applicate dagli Enti proprietari, al fine che gli stessi non incorrano in responsabilità civili e penali
• ha i poteri di interpretazione e di corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, sia nella fase preventiva che nella fase applicativa della normativa in questione;
• nell’esercizio di tali prerogative, fornisce interpretazioni finalizzate a indicare la corretta applicazione della normativa di settore, al fine di garantire un uniforme indirizzo nei confronti degli Enti proprietari e/o gestori delle strade e degli utenti della strada, senza alcuna intenzione di sollevare contenziosi tra soggetti con opposti interessi;
• assume delle posizioni che non toccano l’eventuale illegittimità della norma ovvero un’interpretazione restrittiva della stessa perchè sono finalizzate a indicare la corretta applicazione della procedura amministrativa che si conclude con l’emanazione del provvedimento di limitazione avente per oggetto la limitazione del traffico;

TENUTO CONTO CHE:

• un soggetto interessato quando impugna un provvedimento che ha per oggetto un’installazione di segnaletica potenzialmente illegittima direttamente al TAR, senza aver presentato ricorso gerarchico ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Strada, lo stesso organo giurisdizionale ha facoltà di non decidere rimettendo in termini il soggetto interessato per esperire la procedura ai sensi dell’articolo citato, proprio perché ritiene di non poter intervenire previamente sul “merito” del provvedimento, riconoscendo al Ministero dei Trasporti – essendo questo il custode virtuale delle norme del codice - il potere di valutazione ma, soprattutto, di interpretazione delle norme del codice applicate per emanare il provvedimento impugnato, conferendo in tal modo natura definitiva al medesimo. Solamente dopo tale passaggio il Tar si potrà pronunciare sulla legittimità degli atti e delle procedure applicate;
• gli stessi organi giurisdizionali di primo e di secondo grado, per la definizione di contenziosi in materia di Codice della Strada, richiedono soventemente al Ministero dei Trasporti informazioni e pareri ai sensi degli articoli 213 c.p.c. e 23 VI co. Legge n. 689/81, proprio perchè riconoscono allo stesso la competenza specifica in materia;
• in occasione di modifiche da apportare al Codice della Strada previa emanazione di nuove normative in materia, gli organismi istituzionali richiedono sempre e comunque un parere preventivo al Ministero dei Trasporti: tale procedura si rende necessaria proprio perché tale Ministero ha una visione totale delle materia, ma, soprattutto, è in condizione di valutare meglio di qualsiasi altro le conseguenze e gli effetti che si potrebbero avere a seguito di modifiche apportate al Codice sopra citato;

Appare ineccepibile il fatto che al Ministero dei Trasporti siano attribuiti poteri di interpretazione e di corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, sia nella fase preventiva che nella fase applicativa delle normativa in esame.

Per quanto sopra, confidiamo che i Sindaci prendano atto di quanto emanato dal Ministero dei Trasporti, al fine di evitare assurdi contenziosi
e il conseguente invio di istanze:
• alla Procura della Corte dei Conti (richiesta di verifica sulla gestione del pubblico denaro)
• alla Procura della Repubblica (richiesta di verifica sulla sussistenza dell’omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’articolo 333 del Codice di Procedura Penale).


Ministero dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - DivisioneVIII
Circolare 02/04/2007, N. 31543

Corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan

In relazione ai contenuti dell'istanza in oggetto e per una più completa ed esaustiva trattazione della materia si ritiene opportuno riportare di seguito le norme di riferimento disciplinanti la circolazione degli autocaravan.

L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente [art. 54 c.l lett. m) del Codice della Strada].

Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli [art 185 c.1].

La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura accedente il proprio ingombro [art. 185 c. 2].

Nel caso di sosta, o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona [art. 185 c. 3].

E' vietato 1o scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario [art. 185 c. 4].

Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari [art. 378].

I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali [art. 5 c. 3].

Fuori dei centri abitati l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5 c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade [art. 6 c. 4 lett. b)].

Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli [art. 6 c. 4 lett. d)].

Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima [art. 6 c. 4 lett. f)].

Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 4 [art. 7 c. l  lett. a)].

Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli [art. 7 c. l lett. e)].

Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo [art. 7 c. l lett. f)].

Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 [art. 7 c. l lett. h)].

Quindi, appare chiaro che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, puo' vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti.

In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune puo' in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale.

Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superione all'altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima.

A tate riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione della manutenzione". In particolare il paragrafo 5 ( "Impieghi non corretti della segnaletica stradale" ), punto I ( "Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti" ) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalita' hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7.

Nel merito

L'argomento è gia stato trattato, come sopra già detto, sia pure sinteticamente nel punto 5.1 della direttiva 24 ottobre 2000, in relazione ai vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale.

Nonostante il tempo intercorso si è avuto modo di accertare, soprattutto attraverso numerose istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  (ndr Coordinamento Camperisti), che proseguono attività di regolazione della circolazione, in particolare da parte dei comuni, che vedono spesso danneggiati e a volte discriminati detti autoveicoli che già dal 1991 trovarono una chiara regolamentazione.

Non è inutile, in proposito, ripercorrere le tappe che hanno portato all'attuale formulazione degli artt. 54, comma 1, lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 185 del Codice; e dell'art. 378 del Regolamento, che trattano la materia.

Già con la Legge 336/91 (detta Legge Fausti) il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell'autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali:

  • la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli;
  • la netta distinzione tra il "sostare" e il "campeggiare";
  • l'obbligo all'allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l'igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan;
  • la possibilità al Comune di inserire nel PRG l'allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan.

Il legislatore è successivamente intervenuto, sempre per evitare gli annosi contenziosi tra i possessori delle autocaravan ed i Pubblici Amministratori, inserendo in toto i principi della Legge n. 336/91 nel nuovo Codice della Strada.

Secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell'art. 185, 1° comma del Codice della Strada: "i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli".

Analizzando in modo più dettagliato le ordinanze dei Pubblici Amministratori si ritrovano le più disparate motivazioni per giustificare le limitazioni alla circolazione della categoria di autoveicoli in esame.

A volte il comune vieta la sosta o la circolazione alle autocaravan attraverso un'ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell'insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l'ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: "Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalita' fisica e morale: è l'ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico".

Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto piu' ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini.

Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo "autocaravan" possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.
Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di "tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica".

In altri casi viene vietata la sosta o la circolazione alle autocaravan sulla base di un'ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l'immagine e, soprattutto, l'igiene e la sanità pubblica.

In occasione di alcuni di questi provvedimenti, il Comune fa presente che nella zona si trovano determinati campeggi, evidenziando che le autocaravan, pur essendo autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sull'igiene del territorio, dovrebbero recarsi obbligatoriamente nelle strutture private.

Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare "...abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...", ovvero di " ... prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l'incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ... ".

Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell'esigenza di tutela dell'igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

D'altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica.

Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa "lo scarico di residui organici e acque chiare e luride", non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. t) e g) del Codice della Strada, dove essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2,3 e 4.

Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: "è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari".

Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan.  Quando si utilizza il termine "campeggiare" si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo "stabilimento" di un mezzo in un luogo mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della Strada, cioè si attiva il campeggiare allorchè si occupi lo spazio esterno al veicolo.

La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire "senza" occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se cio' avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata.

L'aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericoloso intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l'articolo 157 del Codice della Strada.

E' indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote . ..".  Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, un'eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima.

Altro caso tipico riguarda il Comune che vieta l'accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, dimenticando che l'organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta, dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, soprattutto orizzontale che dipende dalla tipologia dei veicoli che li possono fruire.

Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione l' "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada,) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli.

Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochuspicao l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un'area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata.

E' altresì auspicata l'ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuire gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell'area di parcheggio alla sosta dalle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale.

Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potete, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro.

Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo.
In tali casi, l'installazione appare illegittima in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l'installazione.

Inoltre, l'installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile ecc... .

Tra l'altro, tale dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall'art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L'assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l'adozione come dissuasore di sosta.

In virtù casi sopra esposti si riscontrano evidenti cause di illegittimità presenti nei provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni alla circolazione e alla sosta delle autocaravan.
In particolar modo la violazione del criterio di imparzialità e la disparità di trattamento, in quanto i provvedimenti limitativi, cosi come predisposti, risultano in violazione del principio di uguaglianza sancito dagli artt. 3 e 16 della Carta Costituzionale, e operano una discriminazione tra gli utenti della circolazione stradale.

Nella maggior parte dei casi, nei provvedimenti degli enti locali assunti in tal senso, si evidenzia una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria e non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall'interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
In tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo.

Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

 


 

Ministero dei Lavori Pubblici

Direttiva del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.

OMISSIS . . . .

§5. Impieghi non corretti della segnaletica stradale

5.1 Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti.
Si è avuto modo di rilevare che talvolta i provvedimenti che dispongono l'impiego della segnaletica non tengono adeguato conto delle situazioni preesistenti, di quelle in atto sulle strade limitrofe o dei provvedimenti adottati da altri Enti proprietari di strade e che risultano interferenti con la viabilità dell'area interessata. Ne scaturiscono di conseguenza situazioni di conflitto che potevano evitarsi e con effetti negativi sulla fluidità e sicurezza della circolazione e, di riflesso, sull'opinione pubblica.
Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale.
Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza «sindacale» a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in regola con i dispositivo previsti dal Codice e pertanto fonte di disturbo acustico; la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri; l'imposizione di limiti massimi di velocità localizzati non giustificati dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di sicurezza.

Quest'ultimo caso offre lo spunto per richiamare l'attenzione sull'esigenza di valutare attentamente la necessità di imporre limitazioni localizzate. Detta esigenza deve scaturire da carenti caratteristiche permanenti dei tratti stradali interessati e non da particolari condizioni ambientali che si possono presentare solo occasionalmente e rispetto alle quali è obbligo dei conducenti di adeguare la velocità, ai sensi del primo comma dell'art. 141 del Codice, salvo, se del caso, apporre segnali di pericolo e salvo il rispetto di esistenti direttive. Non sembra superfluo ricordare che la presunzione di una maggiore sicurezza, che deriverebbe dall'imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale, è puramente illusoria; l'esperienza insegna, infatti, che divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente disattesi, dando luogo, altresì, ad una diseducativa sottovalutazione di tutta la segnaletica prescrittiva e, talvolta, all'irrogazione di sanzioni che non hanno un reale fondamento.

In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti.

E’ dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l'ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare.

OMISSIS . . . .

 


 

Fac simile dell'istanza al Ministero dei Trasporti (art. 5)

RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno

 

Al Sindaco del Comune di …………………………………

 

Al Direttore della Divisione VIII
Direzione Generale per la Motorizzazione
Dipartimento per i trasporti terrestri
Ministero dei Trasporti
via Caraci Giuseppe, 36
00157  ROMA

E per conoscenza:
Al Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
21, via San Niccolò
50125 Firenze

Oggetto: Ricorso ai sensi dell’articolo 5 del Codice della Strada e dell’articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione avverso l’ordinanza istitutiva della sbarra a metri 2 di altezza e la segnaletica stradale apposta nel Comune di ………………………………… in  …………………………

(foto in allegato)

Riferimento: Lettera prot. 0031543, datata 2 aprile 2007, del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII.

(fotocopia in allegato)

Il sottoscritto …………………………………,
nato il …………………………………
a  ………………………………… provincia di ……..
residente in …………………… via ……………………………………… numero civico ……
in qualità di proprietario della autocaravan targata ………………………….………,

FA ISTANZA AFFINCHE'  IL SINDACO,  nella visione di autotutela d’ufficio,

accolga l’invito del Ministero dei Trasporti che è intervenuto chiaramente con la lettera in riferimento, provvedendo alla revoca della relativa ordinanza nonché alla pronta rimozione della relativa segnaletica stradale;

Confido che il Sindaco, alla luce della lettera in riferimento, rimuova tempestivamente detta sbarra e la segnaletica stradale, dandone notizia, evitando così l’attivarsi di un contenzioso e del relativo danno erariale nonché la possibilità di un incidente stradale. Ricordo al Sindaco che in caso di incidente con morti e/o feriti a causa di dette sbarre sarà inviata istanza/denuncia alla Autorità Giudiziaria chiedendo di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e danni subiti dagli utenti (CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, n° 2131 del 6 aprile 1982,  n° 10654 del 4 Giugno 2004, n° 5445 del 14 marzo 2006, n° 14456 del 22 giugno 2006).

Il sottoscritto FA ISTANZA AFFINCHE' IL MINISTERO DEI TRASPORTI, al fine di evitare onerosi contenziosi alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini, solleciti il Sindaco ad accogliere la richiesta di revoca dell’ordinanza istitutiva delle limitazioni dirette alle autocaravan.

 

Nella denegata ipotesi che il Sindaco non provveda all’archiviazione richiesta,
il sottoscritto, ai sensi della Legge 241/90 e seguenti,
chiede al SINDACO stesso che

gli faccia pervenire tempestivamente con addebito delle eventuali spese di segreteria, fotocopie NON in bollo dei seguenti documenti:

1.      ordinanza e/o ordinanze istitutive della limitazione in oggetto;

2.      verbali di installazione della segnaletica stradale afferenti le limitazioni in oggetto.

Invio dei suddetti documenti al seguente indirizzo postale: …………………………….
oppure all’indirizzo di posta elettronica: …………………………..
oppure al numero di telefax: ………………………….

La documentazione richiesta è indispensabile per poter esperire le procedure di cui agli articoli 35, 37 e 45 del Codice della Strada.
Il mancato inoltro della documentazione richiesta comporta il ritenerla responsabile:
- per la mancata presentazione del ricorso previsto all’articolo 37, all’articolo 5 del Codice della Strada e all’articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione nonchè degli effetti dovuti alla mancata presentazione di tale ricorso;
- per la violazione dell’articolo 24, comma 7, della Legge n° 241/90, che riporta: Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici;
- per la violazione del dettato normativo contemplato nell’articolo 24 della Carta costituzionale.

Vale ricordare che il presupposto logico-giuridico dei 30 giorni, da un punto di vista giuridico si basa sul fatto che la suprema Corte di Cassazione, chiamata in più occasioni a determinare la dimensione temporale del congruo termine da applicare alle procedure amministrative e non, ha in più riprese individuato nei 30 giorni un periodo più che adeguato - tranne che sussistano cause di forza maggiore - per poter esperire quanto richiesto in tali procedure. Tale assunto è giustificato ulteriormente dal fatto che impedire ad un soggetto di poter esperire il proprio diritto di difesa con un qualsiasi tipo di azione - pertanto commissiva o omissiva - comporta una chiara violazione del dettato normativo contemplato nell’articolo 24 della Carta costituzionale.

Pertanto, in merito a quanto suesposto, nella denegata ipotesi che non pervenga in tempo utile la documentazione richiesta, ci si riserva di adire i competenti organi giurisdizionali e richiedere gli eventuali danni subiti, per la palese violazione sia dell’interesse legittimo nonché del diritto soggettivo dello scrivente.

Grazie per l’attenzione e a presto leggervi,

firmato ......................................................

………………………….., ………………….. 2007

 

 

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