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Per segnalazioni e/o aggiornamenti potete scrivere a CamperWeb
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E se cercassimo oltre frontiera?
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Tutto cio' grazie all' Italica Fantasia ed alla Sapienza Intellettuale profusa a piene mani nelle varie proposte sindacali (od amministrative e similari) dovute per lo piu' ad opportunita' politiche, economiche, elettorali oltre che ad una profonda ignoranza delle norme di legge vigenti nella Repubblica Italiana, unica ed indivisibile (dal verbo ignorare chiaramente).
Non commentiamo oltre e ci limitiamo ad elencare le notizie come ci pervengono
ma una riflessione e' doverosa:
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1) lunedì 20 ottobre 2008 Il motto "Ordine, rigore e rispetto delle regole" Il vice sindaco di Brescia e assessore alla Sicurezza Fabio Rolfi (LegaNord), lunedì ha illustrato i contenuti dell'ultima ordinanza che prevede il divieto di "bivacco con camper, furgoni, roulottes e autoveicoli in genere nelle aree pubbliche cittadine e nei parcheggi". Dunque non è più possibile sostare per dormire in città, se non nell’apposita area a pagamento per camperisti, attrezzata in Via Maggia. Pena un’ammenda di 450 euro. "Prosegue l’azione di contrasto al nomadismo itinerante", ha spiegato Rolfi ai giornalisti aggiungendo che, con questa ordinanza, "si chiude il ciclo degli atti di massima urgenza relativi all’uso delle bevande alcoliche, alla prostituzione, al commercio abusivo e alla presenza di nomadi". In effetti, anche se termini come nomadi o rom non appaiono nero su bianco nel provvedimento, è esplicito che queste regole sono state pensate per loro. "Entro la fine di novembre", ha poi proseguito il vice sindaco cittadino, "presenteremo il nuovo regolamento della città e che rispecchierà in toto i presupposti alla base del patto per Brescia sicura". La nuova ordinanza intende evitare ogni tipo di occupazione del suolo che "rechi turbativa alla sicurezza urbana, allarme sociale foriero di possibili tensioni tra cittadini residenti e occupanti, insicurezza nella cittadinanza e comunque conseguenza negative all’ordinato e sicuro vivere civile". Inoltre, nel corso dell’incontro avuto con la stampa nella sede dei Vigili di via Donegani, Rolfi e il comandante della polizia municipale di Brescia hanno fornito i numeri delle azioni svolte dal nucleo impegnato a "evitare lo stanziamento prolungato di carovane sul suolo cittadino": 48 ispezioni ai campi nomadi e 65 interventi per allontanare e controllare i nomadi stanziati.
2) 29-10-2008 Edizione 231l http://www.opinione.it “Brescia Sicura”, presentata la quarta ordinanza Dopo il contrasto al consumo di alcol nei parchi, all’abusivismo commerciale e alla prostituzione, ecco arrivare la quarta ed ultima ordinanza del patto “Brescia Sicura”. Obiettivo: stop agli insediamenti abusivi. “Nelle aree della città dove il Codice della strada consente il parcheggio e la sosta dei veicoli” si legge nell’ordinanza “è vietata l’occupazione continuativa da parte di camper, furgoni, roulottes in genere, se utilizzati come luogo di dimora o bivacco”. La trasgressione di tale ordinanza comporta una multa di 450 euro, ed in caso di mancato spostamento del veicolo, la rimozione. I luoghi più interessati dal fenomeno sono quelli di via Industriale a Folzano, i dintorni del centro sportivo di via Robusti, l’area attorno al carcere di Verziano e i parcheggi del Margherita D’Este a San Polo. Durante la presentazione dell’ordinanza, alla quale ha partecipato anche il comandante della Polizia Municipale, Roberto Novelli, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Fabio Rolfi ha dichiarato che con tale provvedimento “si può considerare concluso il ciclo di ordinanze con le quali abbiamo voluto risolvere i problemi più immediati della città. A volte si tratta di una roulotte, a volte di dieci, ma il fine è sempre quello di fermare il degrado che ne consegue”. Il problema degli accampamenti nomadi è molto più serio di quanto possa sembrare: per molto tempo ignorato, ora è stato preso in considerazione per “rendere la città più vivibile, accogliente e sicura, e per rispondere anche a ragioni di igiene pubblica” afferma Rolfi. Per contrastare il fenomeno da tempo sono stati intensificati i controlli da parte di tutte le forze di polizia presenti sul territorio: tra maggio e settembre sono state eseguite 48 ispezioni nei campi nomadi e 65 interventi di allontanamento, ma non è stata emessa nessuna multa. L’ordinanza non fa riferimento solo ai nomadi, ma anche ai turisti di passaggio nella Leonessa: tutti coloro che ne avranno bisogno potranno sostare (a pagamento e per un massimo di 48 ore) con i loro camper nell’apposita area attrezzata di via della Maggia. Laura Serramondi
3) 19 dicembre 2008 Dal quotidiano telematico Qui Brescia Palazzo Loggia -
Amministrazione Leghista
(f.z.) " . . . . . la consigliera della Sinistra arcobaleno vuole
pungolare l'amministrazione anche sulle vicende del piano sosta e
della mancata concessione di spazi pubblici . . . . . Due
interpellanze che dovrebbero vedere venerdì la risposta del sindaco.
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Forlì: spunta nel centrodestra la lista civica "Libertà e Futuro" Sicurezza, Baldini (LF):
"Bonificheremo la città" - 21 novembre 2008 - Il coordinatore
nazionale LF, Daniele Baldini interviene da Roma e non va' per le
linee sottili sul tema sicurezza dichiarando: |
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Da: "campweb"
Premesso quanto sopra chiediamo cortesemente di
essere informati se il su citato "Editto anti sbandati"
comprende anche i Turisti in autocaravan imponendo un divieto
di sosta anche per i loro mezzi. E sottolineo sosta e non campeggio
nel rispetto ed ai sensi del vigente codice della strada. ----- Original Message ----- Con riferimento alla sua e-mail relativa a quanto
menzionato in oggetto, la presente per confermare che nel territorio
comunale di Cittadella è possibile sostare con l'autocaravan negli
spazi a ciò destinati ed attrezzati. Da: "campweb" Egregio Comandante, << L'ordinanza consente la sosta dei nostri mezzi nell'ambito del territorio comunale (al pari delle altre autovetture di cui al codice della strada) oppure ci si deve obbligatoriamente recare nell'area di sosta riservata alle autocaravan ??> Tutto il resto del Suo discorso, pur se corretto nei contenuti, non deve e tanto meno puo' riguardare il turista itinerante in autocaravan che e' perfettamente cognito della differenza tra "sosta" (consentita al pari di ogni autovettura) ed attendamento/campeggio/ecc. (consentita in strutture appositamente attrezzate). In attesa di graditissimi chiarimenti saluti da |
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Settimana Bianca? Oltre confine: e' a due giri di ruota, costa meno e si e' sempre e comunque i benvenuti! Da: "Direzione - APT Val di Fassa"
<direzione@fassa.com > All'attenzione del responsabile gestione informazioni del sito www . camperweb . it e p.c. General Manager Hockey Club Fassa Egr. Sigg.
Da: "campweb" Egregio Direttore, Riprendendo il discorso nelle sue generalita',
prevedo che ci saranno delle problematiche per le amministrazioni
comunali, e lavoro extra per i loro uffici legali, qualora
sanzionino la semplice sosta di autocaravan in parcheggi per
autovetture. Concludo precisando che sarebbe stato piu' esatto
affermare che "solo dopo tali ordinanze le nostre segnalazioni
non corrispondono piu' al vero" ed allora, cercheremo entrambi
evitare problemi ai viandanti in autocaravan, sconsigliando tali
percorsi. In attesa di cortese riscontro auguri e cordialita' da bla bla bla e poi non rispondono . . . . .
Da: Paolo - Cusago Ho letto con interesse le "ordinanze" comunali e le risposte date a tono da parte della vs. redazione. Volevo sottoporvi il mio pensiero. Prima di acquistare il mio primo mezzo ricreazionale ho dovuto psicologicamente superare < il sentirmi zingaro > ovvero poter girare, parcheggiare, visitare liberamente: città, posti e luoghi, senza essere additato come barbone, parafrasi utilizzata da un paio di indigeni nell'alta val Bergamasca dove io ed altri due amici sostavamo all'interno di un area attrezzata e delimitata in gestione da un locatore autorizzato dal Comune, da considerare i nostri tre mezzi, tutti del 2008, con un valore globale che supera i 250.000 Euro. Devo dire che questo limite mentale l'ho assolutamente superato
consumando le mie vacanze in Francia, Germania e Spagna nazioni
generalmente meno bigotte del nostro Bel Paese. La settimana di
Natale 2008 l'ho passata invece di Fassa all'interno di un campeggio
allo scopo di far imparare a sciare ai miei due bimbi di 6 e 7 anni
e devo riconoscere, mio malgrado, che quanto esposto e quanto
risposto da voi per questa meravigliosa valle dolomitica che amo e
che ho frequentato per tanti anni, corrisponde al vero. In ogni dove
c'erano cartelli che vietavano ai Camper di sostare contravvenendo
alle norme del codice stradale e devo dire che un certo fastidio e
rabbia la si prova. Tuttavia non me la sento di dare torto a quei comuni che cercano di
isolare il fenomeno nomade, anche a me personalmente non fa piacere,
neanche vedere, le carovane di zingari che sostano, sporcano,
rubano, senza rispetto per chi li ospita, per la gente e il
territorio. Devo riconoscere che fare le vacanze in camper all'estero è tutt'altra cosa, è un gran peccato non investire in strutture e sforzarsi di avere un'apertura mentale un po' più consona, per incrementare e far sviluppare il turismo nel nostro paese così ricco di possibilità e potenzialità ma che si perde in un bicchier d'acqua per essere così cieco e poco lungimirante. Sono ormai in molti, tanti, troppi coloro i quali decidono di far le vacanze al di fuori del nostro paese vuoi per i costi, opportunità, servizi ma sentirsi zingaro nel proprio paese natale pur facente parte di una classe sociale non propriamente meno abbiente è veramente scandaloso ed allora anche io non mi reco dove non sono ben accolto, addio Val di Fassa.
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Corriere di Novara - Cronaca - Provincia - 22 dicembre 2008 Trecate città “chiusa” per i nomadi Da Camperweb a Redazione Corriere di Novara Oggetto: 22 dicembre 2008 - Trecate città “chiusa”
per i nomadi. In attesa di cortese riscontro salutissimi da
Giancarlo - Roma.
Da: "campweb" A urp@comune.trecate.no.it Oggetto: Trecate città "chiusa" per i nomadi In premessa l'articolo giornalistico . . . : Trecate - Come promesso dal sindaco, a seguito . . . . omissis . . Ed allora sorge spontanea una domanda: In attesa di cortese riscontro salutissimi da
Giancarlo - Roma.
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Da: CamperWeb Egregio Comandante, << Dopo il «no» al burqa al
bando moschee e preghiere in piazza >> Premesso quanto sopra Le scrivo solo per conoscere
se tali divieti saranno estesi anche alle autocaravan dei turisti
itineranti, italiani ed esteri, che intenderanno visitare la vostra
localita'. Dobbiamo entrambi riconoscere che una informazione
preventiva serve anche ad evitare molti contenziosi amministrativi e
no. Oggetto: Letto: Richiesta di informazioni
attinenti la sosta delle autocaravan sul territorio comunale. I camperisti sono
ancora in attesa di risposta e cio' equivale a dire:
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Da: "CamperWeb" Egregio Signor Sindaco Giovanni Bosio, Premesso quanto sopra Le scriviamo solo per
conoscere se tali divieti saranno estesi anche alle autocaravan
dei turisti itineranti, italiani ed esteri, che intenderanno
visitare la vostra localita'. Dobbiamo entrambi riconoscere che una
informazione preventiva serve anche ad evitare molti contenziosi
amministrativi e no. Da: "Polizia Municipale"
<poliziamunicipale@bordighera.it > In merito a quanto da lei richiesto, è opportuno
precisare quanto segue: nel corpo dell'ordinanza non vi è
alcun riferimento alla categoria dei camperisti e caravanisti; gli
stessi, quindi, non sono in linea di principio e diritto, i
destinatari dell'ordinanza. Diverso è se rientrino nella categoria
dei nomadi, intesi come da etimologia della parola, senza fissa
dimora. Non si tratta di una forma di discriminazione, bensì di far
valere un principio di diritto nei confronti di una particolare
utenza. Da: "CamperWeb" Egregio Comandante, Giancarlo - Roma Da: "camperweb"
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Da: "Coordinamento Camperisti"
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pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it > Oggetto: Italia, Carrara: Divieto alla circolazione ma non esiste l'ordinanza che lo istituisce ..... Data: lunedì 21 settembre 2009 11.34 Italia, Carrara: Divieto alla circolazione ma non esiste l'ordinanza che lo istituisce ..... La rimuove la Polizia Municipale oppure ... ? Ancora una volta Carrara dove negli anni abbiamo visto emanare provvedimenti per limitare la circolazione e sosta delle autocaravan. Ci sono voluti lunghi interventi e contenziosi per far revocare detti provvedimenti e poi ….. ecco negli ultimi mesi attivare una limitazione che attiva un nuovo contenzioso. Poi …. da qualche giorno … a Marina di Carrara,
nel prolungamento di via Genova, precisamente nel tratto che costeggia,
verso monti la Fiera e verso mare la pineta Paradiso, ecco apparire un
segnale stradale che vieta il transito ai veicoli più alti di 2,00 metri
anche se non c’è un ostacolo che giustifichi tale grave limitazione alla
circolazione stradale, in particolare alle autocaravan. Firenze, 21 settembre 2009 |
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Divieti di sosta a Santena (TO) Da: "Mirto Bersani" <
mirto.bersani@corrierechieri.it
> Buondì, venerdì farò uscire questo articolo sul
settimanale di cui sono redattore, il Correre di Chieri. Poi
chiuderemo per 4 settimane. Al ritorno, se ritenete possa essere
interessante, potreste esprimere un'opinione su questa vicenda. SANTENA « Di solito, le carovane di zingari sostano nell’area parcheggio vicino al cimitero di via Trinità – riporta il vicecomandante dei vigili, Roberto De Filippo – E’ un problema che si presenta periodicamente; l’ultima volta che è arrivato un gruppo di nomadi risale un mese fa. Abbiamo subito ricevuto la segnalazione e abbiamo provveduto allo sgombero». Se l’obiettivo sono gli zingari, l’ordinanza di Nicotra è congegnata in maniera che potrebbe tenere alla larga i turisti, proprio nel momento in cui si cerca di lanciare il complesso cavouriano. Infatti, viene vietata la sosta a tutti i camperisti. Non solo: l’ordinanza contiene un’affermazione sbagliata; il sindaco premette infatti che “sull’intero territorio comunale non esistono aree stabili attrezzate e riservate alla sosta prolungata di camper e tende”. Non è così e i camperisti lo sanno attraverso i loro siti specializzati (ad esempio www.camperweb.it , www.camperonline.it ). Vengono segnalate ben due aree attrezzate per la sosta dei camper con pozzetti autopulenti, acqua e servizi: uno in via Tetti Agostino vicino alle scuole medie e il secondo in piazza Carducci. L’ordinanza, quindi, non rischia di essere spazzata via dal primo cittadino che voglia fare ricorso? «La questione non è il singolo turista – spiega De Filippo - Sono i gruppi di nomadi che arrivano con 20 – 30 carovane a creare problemi di sicurezza e sanitari, perché quelle aree non sono comunque attrezzate a ospitare un numero così elevato di mezzi». Pertanto, il sindaco ordina «per motivi di
sicurezza urbana e igiene pubblica, su tutto il territorio comunale,
salvo diverse autorizzazioni rilasciate da questo ente,
l’istituzione del divieto assoluto e permanente di sosta con
rimozione forzata dei camper, autocaravan, roulotte case mobili,
tende utilizzate per campeggio, attendamento o a uso abitazione in
genere su tutte le aree ad uso pubblico». Da: "campweb" Salve, le ferie sono terminate anche per il sottoscritto ed eccomi di nuovo ad elaborare le pagine del mio sito assolutamente amatoriale. Premetto di non provare piu' alcuna meraviglia per la comprovata "ignoranza" dei nostri amministratori (dal verbo ignorare chiaramente): possibile che proprio chi ha il compito di tutelare i cittadini applicando leggi, norme e regolamenti sia proprio colui che ne disconosce autorita' ed effetti. E poi questa confusione tra la sosta di una autocaravan (art. 185 CS) ed il campeggio cittadino (addirittura le tende) . . . . . Ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo delle nuove direttive del Ministero del Turismo? Eccoci di nuovo a sparare nel mucchio con un bel colpo di cannone anziche' con una stoccata di fioretto: molto piu' comodo e meno faticoso. E poi se ci saranno dei ricorsi persi dall'amministrazione comunale le spese andranno "occultamente" a carico dei cittadini. La ringrazio per la notizia e Le chiedo copia dell'Ordinanza del comune di Santena. Il web e' una grande autostrada dove le notizie corrono veloci . . . . . . . ed allora cerchiamo di evitare multe ai miei colleghi. Mi spiace per le piccole realta' commerciali del vostro territorio: loro sono statiche ed insistono sempre nel medesimo luogo mentre noi, che abbiamo ruote e volante, possiamo andare a spendere i nostri soldini dove siamo ben accetti. alla prossima e salutissimi da PS: un cenno della notizia e' gia' in HP |
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Foggia, venerdì 7 agosto 2009 - Ore 18.23
Foggia, ordinato il divieto permanente di
campeggio abusivo sul
territorio
Da: campweb [
mailto:info@camperweb.it ]
Possibile che amministratori pubblici non conoscano
la differenza tra campeggio e sosta?!?!. |
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Da: "Luigi Vittorio
Berliri" <
luigi.vittorio@spescontraspem.it > Gentile Sindaco |
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Da: "Luigi Vittorio Berliri" <
luigi.vittorio@spescontraspem.it
> Caro
Sindaco Rolando Demetz, Da: "Luigi Vittorio Berliri" <
luigi.vittorio@spescontraspem.it
> Ciao caro,
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Da: "Coordinamento Camperisti"
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pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it > Grazie per il messaggio ma noi camperisti siamo cittadini che lavoriamo perché chi è stato eletto a Sindaco rispetti la Legge, quindi, seguiteremo a intervenire anche se: * dei funzionari di
Prefettura non hanno accolto il ricorso come previsto nella Direttiva
del loro Ministero facendo presentare appelli in Tribunale. Da parte della CGIL, visto che tale politica inficia le presenze del Turismo Itinerante, quindi di mantenimento della occupazione vecchia e possibile, ci aspetteremo di avere un incontro per sviluppare insieme una politica utile a promuovere il Turismo Itinerante Sostenibile nella provincia di San Remo. Quanto detto sopra sarebbe veramente uno sviluppo positivo nato da una violazione di legge da parte del Sindaco e di assurde interpretazioni da parte dei funzionari della Prefettura e Giudici di Pace. Confidiamo di leggervi, Pier
Luigi Ciolli Da: Sportello Lavoro Cgil
Sanremo [
mailto:spl.sanremo@liguria.cgil.it ] Sono una cittadina di
Sanremo, e mi scuso per l’ordinanza emessa dal nostro sindaco , che non
vuole che camper sostino o transitino nella nostra città. E’ vergognoso
. Se posso permettermi vi consiglio di disertare Sanremo. Lo dico con
tristezza da sanremese, non venite, ormai è diventata una città cara ,
sporca, razzista. La vedete bella in televisione, ma esserci e viverci è
un’altra cosa. |
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Da: "Coordinamento Camperisti" <
pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it > Invio alla tua
attenzione quanto in allegato ricevuto per posta raccomandata a seguito
della istanza inviata dalla nostra Presidente e da te redatta. |
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Inviato: giovedì 20 agosto 2009 11.32 A: f.dipietro @ comune.giulianova.te.it'; 'r.garzarelli @ comune.giulianova.te.it'; Giulianova Gabinetto Sindaco; Giulianova Sindaco Cc: 'u.raimondi @ comune.giulianova.te.it'; 'a.esposito @ comune.giulianova.te.it'; 'r.giampaolo @ comune.giulianova.te.it'; 'd.marini @ comune.giulianova.te.it'; 'm.marziani @ comune.giulianova.te.it'; 'mi.rastelli @ comune.giulianova.te.it'; 'a.didesiderio @ comune.giulianova.te.it'; 'f.iacovoni @ comune.giulianova.te.it'; 'l.massarotti @ comune.giulianova.te.it'; 'g.pecchini @ comune.giulianova.te'; Giulianova Aloisi; Giulianova Ciccocelli.Oggetto: Giulianova: senza ordinanza rimuovere subito la segnaletica e comunicare ai contravvenzionati l'archiviazione delle contravvenzioni
Al Sindaco del Comune di Giulianova Oggetto: Autocaravan, circolazione stradale e
sviluppo del turismo itinerante. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
con sede in Firenze, Via San Niccolò numero civico 21, nella persona
del suo legale rappresentante, in quanto portatrice di interessi
diffusi degli utenti stradali, nel consueto spirito di
collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, ritiene di
confidare nella S.V. per una tempestiva rimozione della segnaletica
Parcheggio riservato autovetture perché privo della ordinanza
istitutiva e dell’immediato invio, nella visione di autotutela
d’ufficio, a quanti sono stati impropriamente contravvenzionati in
detta area, informandoli di NON pagare l’Avviso di Violazione e/o il
Sommario Processo Verbale elevato da agenti di Polizia Municipale.
Il sottoscritto Roberto Ciccocelli, consigliere
comunale della lista Al Centro della Città, in data 18 Agosto 2009
si è recato presso la sede della Polizia Municipale e al vigile in
servizio ha chiesto copia dell’ordinanza relativa alla disposizione
di divieto di sosta degli autocaravan presso il parcheggio
situato all’inizio del molo sud davanti all’Ente Porto. Da: "Coordinamento Camperisti" <pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it> Grazie
per il messaggio e i ringraziamenti vanno attribuiti al consigliere
Ciccocelli che ha espletato il suo compito di eletto dai cittadini in
modo efficace e encomiabile.
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Il messaggio ricevuto Invio per opportuna conoscenza
tutta la documentazione relativa al ricorso da me vinto relativo a una
multa per divieto di sosta, "naturalmente" limitato ai camper! In breve:
in data 19 gennaio 2008 (un sabato) con la famiglia mi ero recato a
Gressoney (Valle d'Aosta) con il nostro mansardato CI Gold 10, per
trascorrere una giornata sulla neve. Giunti sul posto, abbiamo trovato
che in ogni area di parcheggio vigeva il relativo divieto, limitato agli
autocaravan con il solito, famigerato pannello integrativo (tranne due
stalli in prossimità del centro, con sosta limitata a 2 ore, quindi non
sufficiente per fermarsi a sciare). Decidevamo comunque di sostare in
un'area relativamente periferica, praticamente vuota, lasciando il
veicolo regolarmente in sosta (finestrini chiusi, scaletta retratta,
niente piedini stabilizzatori ecc.) e ci siamo recati a sciare (fondo) e
poi a fare la spesa in paese (quindi abbiamo lasciato un po' di soldini
a qualcuno del posto), ma al nostro ritorno al veicolo abbiamo trovato
l'avviso di contravvenzione. Grazie ai preziosi consigli ed alla
documentazione trovati sul sito dell'Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti, ho predisposto personalmente il ricorso e l'ho
inviato al Presidente della Regione, che in Valle d'Aosta fa le veci del
Prefetto. Oggi, rientrando a casa, ho trovato la lettera che mi comunica
l'accoglimento del ricorso e quindi l'archiviazione della pratica!
VITTORIA!!! |
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Incredibile ma puo' accade anche questo . . . Non cadete nel tranello, scattate foto e scambiatevi i cellulari per una azione comune |
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Da: "katamarano55"
<katamarano55@tiscali.it
> Camperisti da tanti anni, dopo numerose vacanze dedicate ad itinerari esteri (Francia, Austria, Croatia, Slovenia e tante altre mete europee), scegliamo, per l'estate 2008, di rivolgere la prua del nostro mezzo verso sud con destinazione: Puglia, Basilicata e Calabria Jonica. Premesso che, la nostra soddisfazione per
accoglienza, disponibilita', servizi, pulizia, etc nei campeggi
esteri e' sempre stata massima, possiamo dire l'esatto contrario per
quanto riguarda questo ultimo viaggio e le strutture visitate, dove
a fatica abbiamo trovato posto ed i servizi e le condizioni
igieniche erano piu' da “accampamento rom” che da Campeggio vero e
proprio, ma con prezzi spesso DOPPI rispetto ai 5 stelle europei.
La mattina del 18 Agosto trovandoci sul litorale
Tarantino, zona Torre Colimena, Punta Prosciutto,
Specchiarica e volendoci fermare, vista la bellezza dei luoghi e
la limpidezza del mare, cerchiamo, invano, una sistemazione presso
l'unico Camping e la sola area attrezzata della zona. Bene, il giorno 11 novembre '08, mi sono visto recapitare la classica busta verde col verbale della suddetta Capitaneria di Euro 211,81 con questa motivazione: “SOSTAVA SU AREA DEMANIALE MARITTIMA COL PROPRIO AUTOVEICOLO TARGATO.......(NB.:Autoveicolo!!!), seguito da una improbabile postilla: ”NON SI E' POTUTO CONTESTARE IMMEDIATAMENTE PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO” (???????). Sicuramente in quelle zone non tornero' per alcuni decenni, per ovvi motivi, ma mi chiedo come mai certe luoghi di grande bellezza naturale che dovrebbero sostenere la propria economia in buona parte col turismo abbiamo verso il turista che le visita questi atteggiamenti. Col mio Legale mi sto organizzando per contestare il verbale ed a voi, oltre a qualche prezioso consiglio, chiedo di pubblicare il mio n° di cellulare perche' saranno importanti eventuali contatti da parte dei camperisti presenti quel giorno sul luogo, anch'essi sicuramente vittime di queste multe ... a tradimento.
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PREMESSO CHE IL MINISTERO DEI TRASPORTI:
• ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo
Codice della strada) può impartire agli enti proprietari delle strade le
direttive per l’applicazione delle norme della circolazione; TENUTO CONTO CHE: • un soggetto interessato quando impugna un
provvedimento che ha per oggetto un’installazione di segnaletica
potenzialmente illegittima direttamente al TAR, senza aver presentato
ricorso gerarchico ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Strada, lo
stesso organo giurisdizionale ha facoltà di non decidere rimettendo in
termini il soggetto interessato per esperire la procedura ai sensi
dell’articolo citato, proprio perché ritiene di non poter intervenire
previamente sul “merito” del provvedimento, riconoscendo al Ministero
dei Trasporti – essendo questo il custode virtuale delle norme del
codice - il potere di valutazione ma, soprattutto, di interpretazione
delle norme del codice applicate per emanare il provvedimento impugnato,
conferendo in tal modo natura definitiva al medesimo. Solamente dopo
tale passaggio il Tar si potrà pronunciare sulla legittimità degli atti
e delle procedure applicate; Appare ineccepibile il fatto che al Ministero dei Trasporti siano attribuiti poteri di interpretazione e di corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, sia nella fase preventiva che nella fase applicativa delle normativa in esame. Per quanto sopra, confidiamo che i Sindaci prendano
atto di quanto emanato dal Ministero dei Trasporti, al fine di evitare
assurdi contenziosi Ministero dei Trasporti
- Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la
Motorizzazione - DivisioneVIII Corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan In relazione ai contenuti dell'istanza in oggetto e per una più completa ed esaustiva trattazione della materia si ritiene opportuno riportare di seguito le norme di riferimento disciplinanti la circolazione degli autocaravan. L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente [art. 54 c.l lett. m) del Codice della Strada]. Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli [art 185 c.1]. La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura accedente il proprio ingombro [art. 185 c. 2]. Nel caso di sosta, o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona [art. 185 c. 3]. E' vietato 1o scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario [art. 185 c. 4]. Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari [art. 378]. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali [art. 5 c. 3]. Fuori dei centri abitati l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5 c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade [art. 6 c. 4 lett. b)]. Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli [art. 6 c. 4 lett. d)]. Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima [art. 6 c. 4 lett. f)]. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 4 [art. 7 c. l lett. a)]. Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli [art. 7 c. l lett. e)]. Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo [art. 7 c. l lett. f)]. Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 [art. 7 c. l lett. h)]. Quindi, appare chiaro che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, puo' vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti. In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune puo' in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale. Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superione all'altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima. A tate riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione della manutenzione". In particolare il paragrafo 5 ( "Impieghi non corretti della segnaletica stradale" ), punto I ( "Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti" ) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalita' hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7. Nel merito L'argomento è gia stato trattato, come sopra già detto, sia pure sinteticamente nel punto 5.1 della direttiva 24 ottobre 2000, in relazione ai vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. Nonostante il tempo intercorso si è avuto modo di accertare, soprattutto attraverso numerose istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (ndr Coordinamento Camperisti), che proseguono attività di regolazione della circolazione, in particolare da parte dei comuni, che vedono spesso danneggiati e a volte discriminati detti autoveicoli che già dal 1991 trovarono una chiara regolamentazione. Non è inutile, in proposito, ripercorrere le tappe che hanno portato all'attuale formulazione degli artt. 54, comma 1, lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 185 del Codice; e dell'art. 378 del Regolamento, che trattano la materia. Già con la Legge 336/91 (detta Legge Fausti) il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell'autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali:
Il legislatore è successivamente intervenuto, sempre per evitare gli annosi contenziosi tra i possessori delle autocaravan ed i Pubblici Amministratori, inserendo in toto i principi della Legge n. 336/91 nel nuovo Codice della Strada. Secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell'art. 185, 1° comma del Codice della Strada: "i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli". Analizzando in modo più dettagliato le ordinanze dei Pubblici Amministratori si ritrovano le più disparate motivazioni per giustificare le limitazioni alla circolazione della categoria di autoveicoli in esame. A volte il comune vieta la sosta o la circolazione alle autocaravan attraverso un'ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell'insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l'ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: "Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalita' fisica e morale: è l'ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico". Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto piu' ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. Pare dunque alquanto inverosimile che il solo
veicolo "autocaravan" possa rappresentare con la sua circolazione sul
territorio una turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica. In altri casi viene vietata la sosta o la circolazione alle autocaravan sulla base di un'ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l'immagine e, soprattutto, l'igiene e la sanità pubblica. In occasione di alcuni di questi provvedimenti, il Comune fa presente che nella zona si trovano determinati campeggi, evidenziando che le autocaravan, pur essendo autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sull'igiene del territorio, dovrebbero recarsi obbligatoriamente nelle strutture private. Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare "...abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...", ovvero di " ... prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l'incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ... ". Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell'esigenza di tutela dell'igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D'altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa "lo scarico di residui organici e acque chiare e luride", non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. t) e g) del Codice della Strada, dove essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2,3 e 4. Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: "è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari". Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan. Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine "campeggiare" si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo "stabilimento" di un mezzo in un luogo mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della Strada, cioè si attiva il campeggiare allorchè si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire "senza" occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se cio' avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata. L'aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericoloso intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l'articolo 157 del Codice della Strada. E' indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote . ..". Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, un'eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima. Altro caso tipico riguarda il Comune che vieta l'accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, dimenticando che l'organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta, dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, soprattutto orizzontale che dipende dalla tipologia dei veicoli che li possono fruire. Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione l' "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada,) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochuspicao l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un'area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. E' altresì auspicata l'ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuire gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell'area di parcheggio alla sosta dalle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potete, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro.
Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la
circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare
all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza
ridotta dal suolo. Inoltre, l'installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile ecc... . Tra l'altro, tale dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall'art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L'assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l'adozione come dissuasore di sosta.
In virtù casi sopra esposti si riscontrano evidenti cause di
illegittimità presenti nei provvedimenti aventi per oggetto le
limitazioni alla circolazione e alla sosta delle autocaravan. Nella maggior parte dei
casi, nei provvedimenti degli enti locali assunti in tal senso, si
evidenzia una non congrua valutazione della situazione per carenza
di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria e non
esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono
dall'interesse di garantire la sicurezza della circolazione
stradale.
Ministero dei Lavori Pubblici Direttiva del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione. OMISSIS . . . .
5.1 Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti. Quest'ultimo caso offre lo spunto per richiamare l'attenzione sull'esigenza di valutare attentamente la necessità di imporre limitazioni localizzate. Detta esigenza deve scaturire da carenti caratteristiche permanenti dei tratti stradali interessati e non da particolari condizioni ambientali che si possono presentare solo occasionalmente e rispetto alle quali è obbligo dei conducenti di adeguare la velocità, ai sensi del primo comma dell'art. 141 del Codice, salvo, se del caso, apporre segnali di pericolo e salvo il rispetto di esistenti direttive. Non sembra superfluo ricordare che la presunzione di una maggiore sicurezza, che deriverebbe dall'imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale, è puramente illusoria; l'esperienza insegna, infatti, che divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente disattesi, dando luogo, altresì, ad una diseducativa sottovalutazione di tutta la segnaletica prescrittiva e, talvolta, all'irrogazione di sanzioni che non hanno un reale fondamento. In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti. E’ dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l'ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare. OMISSIS . . . .
Fac simile dell'istanza al Ministero dei Trasporti (art. 5) RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno
Al Sindaco del Comune di …………………………………
Al Direttore della Divisione VIII
E per conoscenza: Oggetto: Ricorso ai sensi dell’articolo 5 del Codice della Strada e dell’articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione avverso l’ordinanza istitutiva della sbarra a metri 2 di altezza e la segnaletica stradale apposta nel Comune di ………………………………… in ………………………… (foto in allegato) Riferimento: Lettera prot. 0031543, datata 2 aprile 2007, del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII. (fotocopia in allegato)
Il sottoscritto …………………………………, FA ISTANZA AFFINCHE' IL SINDACO, nella visione di autotutela d’ufficio, accolga l’invito del Ministero dei Trasporti che è intervenuto chiaramente con la lettera in riferimento, provvedendo alla revoca della relativa ordinanza nonché alla pronta rimozione della relativa segnaletica stradale; Confido che il Sindaco, alla luce della lettera in riferimento, rimuova tempestivamente detta sbarra e la segnaletica stradale, dandone notizia, evitando così l’attivarsi di un contenzioso e del relativo danno erariale nonché la possibilità di un incidente stradale. Ricordo al Sindaco che in caso di incidente con morti e/o feriti a causa di dette sbarre sarà inviata istanza/denuncia alla Autorità Giudiziaria chiedendo di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e danni subiti dagli utenti (CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, n° 2131 del 6 aprile 1982, n° 10654 del 4 Giugno 2004, n° 5445 del 14 marzo 2006, n° 14456 del 22 giugno 2006). Il sottoscritto FA ISTANZA AFFINCHE' IL MINISTERO DEI TRASPORTI, al fine di evitare onerosi contenziosi alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini, solleciti il Sindaco ad accogliere la richiesta di revoca dell’ordinanza istitutiva delle limitazioni dirette alle autocaravan.
Nella denegata ipotesi che il
Sindaco non provveda all’archiviazione richiesta, gli faccia pervenire tempestivamente con addebito delle eventuali spese di segreteria, fotocopie NON in bollo dei seguenti documenti: 1. ordinanza e/o ordinanze istitutive della limitazione in oggetto; 2. verbali di installazione della segnaletica stradale afferenti le limitazioni in oggetto. Invio dei suddetti
documenti al seguente indirizzo postale: ……………………………. La documentazione richiesta
è indispensabile per poter esperire le procedure di cui agli articoli
35, 37 e 45 del Codice della Strada. Vale ricordare che il presupposto logico-giuridico dei 30 giorni, da un punto di vista giuridico si basa sul fatto che la suprema Corte di Cassazione, chiamata in più occasioni a determinare la dimensione temporale del congruo termine da applicare alle procedure amministrative e non, ha in più riprese individuato nei 30 giorni un periodo più che adeguato - tranne che sussistano cause di forza maggiore - per poter esperire quanto richiesto in tali procedure. Tale assunto è giustificato ulteriormente dal fatto che impedire ad un soggetto di poter esperire il proprio diritto di difesa con un qualsiasi tipo di azione - pertanto commissiva o omissiva - comporta una chiara violazione del dettato normativo contemplato nell’articolo 24 della Carta costituzionale. Pertanto, in merito a quanto suesposto, nella denegata ipotesi che non pervenga in tempo utile la documentazione richiesta, ci si riserva di adire i competenti organi giurisdizionali e richiedere gli eventuali danni subiti, per la palese violazione sia dell’interesse legittimo nonché del diritto soggettivo dello scrivente. Grazie per l’attenzione e a presto leggervi, firmato ...................................................... ………………………….., ………………….. 2007 |
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